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L. R. Friuli Venezia Giulia 10/12/2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della fa

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Art. 2 - Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:

a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;

b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;

c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;

d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo ne

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Art. 3 - Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della pre

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Art. 4 - Tavolo regionale per le politiche familiari

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;

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Art. 5 - Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (INFO-POINT Famiglia).

2. Il Centro

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Art. 5-bis - Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani

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1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l’autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito alle giovani coppie che costituiscono un nuovo nucleo familiar

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CAPO II - Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
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Art. 6 - Carta Famiglia

1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria. N1

1-bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione. N2

2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:

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Art. 7 - Dote famiglia

1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

1-bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione. N4

2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:

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Art. 8 - Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni

1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle fino ai sei anni.

2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sos

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Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 13/2018

1. Alla legge regionale 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: "di ist

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Art. 10 - Promozione della previdenza complementare

1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione d

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Art. 11 - Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito

1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.

2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all'

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Art. 12 - Misure fiscali

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello S

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Art. 13 - Progetti degli enti del Terzo settore

1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al

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Art. 14 - Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie

1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte d

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Art. 15 - Contrassegno promozionale Famiglia FVG

1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso

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CAPO III - Interventi a favore dell'autonomia dei giovani
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Art. 16 - Progetti di vita dei giovani

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.

2. Per il raggiungimento delle finalità

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Art. 17 - Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi del presente capo sono i giovani di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, resi

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Art. 18 - Soggetti attuatori

1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni

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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 16/2014

1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

"Capo VI-bis - Progetti culturali giovanili

Art. 28-bis. - (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzar

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Art. 20 - Interventi in ambito educativo e di promozione della salute

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;

b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e r

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Art. 21 - Tirocini e attività lavorativa estiva

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzio

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Art. 22 - Attiva giovani

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani ma

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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 13/2004

1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

"Art. 11-bis - (Interventi a favore dei giovani)

1. L

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Art. 24 - Interventi per l'autonomia abitativa

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare

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Art. 25 - Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attività sen

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Art. 26 - Informagiovani

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.

2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:

a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;

b) opportunità di lavoro;

c) formazione professionale;

d) educazione permanente e formazione continua;

e) opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;

f) avviamento di attività imprenditoriali;

g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;

h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

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Art. 27 - Consulte comunali dei giovani

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pa

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Art. 28 - Portale regionale giovani

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al migliora

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CAPO IV - Promozione della parità di genere e delle pari opportunità
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Art. 29 - Promozione delle pari opportunità

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

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Art. 30 - Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostien

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CAPO V - Politiche sociali e sociosanitarie integrate
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Art. 31 - Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinan

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Art. 32 - Percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum

1. La Regione sostiene la maternità e la paternità responsabili assicurando percorsi prenatali, informazione e consulenza, nonché i necessari accert

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Art. 33 - Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile

1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.

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Art. 34 - Interventi a favore dei nuclei monoparentali

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famigl

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Art. 35 - Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili

1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4

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Art. 36 - Sostegno al mantenimento dei minori

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

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Art. 37 - Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità

1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attivit

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CAPO VI - Norme finali e transitorie
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Art. 38 - Delega di funzioni amministrative

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'a

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Art. 39 - Cumulabilità dei benefici e controlli

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o region

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Art. 40 - Spese dirette

1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio

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Art. 41 - Monitoraggio delle politiche

1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione

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Art. 42 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli i

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Art. 43 - Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a)-q) omissis

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Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l'articolo 10 della legge regionale n. 11/2006 e il relativo regolamento attuativo. N8

2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative all

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Art. 45 - Disposizioni finanziarie

1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. N9

3. Per la finalità di cui all'articolo 6, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per la finalità di cui all'articolo 7, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:

a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese c

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Art. 46 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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