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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/02/2018, n. 7
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/02/2018, n. 7
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/02/2018, n. 7
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, riconosce bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità. 2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo di bambini, bambine e |
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Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi1. In attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la Regione riconosce a bambini, bambine e adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita. 2. La Regione riconosce il diritto all’ascolto della persona di età minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che la riguardano, in ottemperanza del loro preminente interesse e nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione |
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Art. 3 - Definizione delle strategie e programmazione regionale degli interventi1. La Giunta regionale definisce le strategie per l’attuazione della presente legge e a tal fine approva il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti. 2. Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli interventi, le modalità e le risorse con cui le Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale concorrono alla realizzazione delle azioni individuate. 3. Il Piano regionale, in attuazione dei principi e degli obiettivi indicati all’articolo 2, persegue in particolare: |
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Art. 4 - Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni1. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche socia |
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Art. 5 disposizioni finanziarie1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. |
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