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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/03/2012, n. 5
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/03/2012, n. 5
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/03/2012, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2020, n. 25
- L.R. 06/11/2018, n. 25
- L.R. 12/04/2017, n. 6
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 16/05/2014, n. 10
- L.R. 26/03/2014, n. 4
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 25/07/2012, n. 14
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l’autonomia dei giovani e concorre alla sua concreta realizzazione. |
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Art. 2 - Art. 4 - Omissis
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CAPO II - CAPO III - Omissis
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CAPO IV - AZIONI DI POLITICA ATTIVA
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Art. 14 - (Interventi per l’autonomia abitativa)1. Al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l’autonomia dell’abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubb |
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Art. 15 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Interventi per l'imprenditoria1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale; b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività; c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto; d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel |
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Art. 21 - Art. 23 Omissis
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Art. 24 - (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l’acquisto, la costruzione, ivi compreso l’eventuale acquisto dell’area, l’ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazio |
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Art. 25 - Art. 27 - Omissis
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CAPO V - CAPO VII - Omissis
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
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Art. 33 - (Regolamenti di attuazione)1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contribut |
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Art. 34 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’ articolo 16, comma 6 della |
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Art. 35 - Art. 37 |
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Art. 38 - (Fondo regionale per i giovani)1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, |
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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