Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 05/12/2008, n. 16, così recitava:

“1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale costituisce un unico Ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze dell'attività svolta dalle Autorità d'ambito, sentite le Autorità di bacino e la Commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 19, comma 2, lettera k).

2. La costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorità d'ambito di cui all'articolo 2, comma 1.”

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