Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 19 - (Compiti)
1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;
b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
l) predispone, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.
6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
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