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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 15/07/2016, n. 12
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- L.R. 27/03/2018, n. 12
- L.R. 06/02/2018, n. 3
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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1- (Principi e finalità)1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore: a) l'e |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927; b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi; c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione s |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge le seguenti funzioni: a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); b) l'autorizzazione all'esercizio |
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Art. 5 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni: a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive; b) esprimono il parere obbligato |
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Art. 6 - (Provvedimenti di attuazione)1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti: a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo; b) il valore della sostanza minera |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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CAPO I - PIANIFICAZIONE |
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Art. 8 - (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. 2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927. 3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce: a) gli aspetti geologici del territorio regionale; b) le tipologie di |
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Art. 9 - (Procedimento di approvazione del PRAE)1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e de |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA |
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Art. 10 - (Disposizioni generali)1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE. 3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva: a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'are |
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Art. 11 - (Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ( |
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Art. 12 - (Attività di ricerca)1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a). 3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1-bis, ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. |
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Art. 13 - (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata: a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a); b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo trienn |
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Art. 14 - (Procedimento autorizzatorio)1. Nei casi di cui all’articolo 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell’ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva o di diniego della stessa. |
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Art. 15 - (Provvedimento di autorizzazione)1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva. N36 1-bis. Nel ca |
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Art. 16 - (Rinnovo dell'autorizzazione)1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. 2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già ese |
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Art. 17 - (Proroga dell'autorizzazione)1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi. 2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata: a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio; |
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CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 18 - (Realizzazione dell'attività estrattiva)1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicu |
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Art. 19 - (Garanzia fideiussoria)1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire: a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26; b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato. 2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta. 3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) |
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Art. 20 - (Convenzione con il Comune)1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività es |
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Art. 21 - (Consorzi)1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o posson |
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Art. 22 - (Stato di fatto)1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolt |
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Art. 23 - (Varianti al progetto)1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono: a) aumento del perimetro; b) aumento della superficie; c) aumento dei volumi; d) m |
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Art. 24 - (Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento |
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Art. 25 - (Collaudo)1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato. 2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). N10 |
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Art. 26 - (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo. |
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CAPO IV - VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE |
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Art. 27 - (Valorizzazione dell'area di cava)1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere parzialmente o interamente sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa. N46 2. Almeno un anno prima della scadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva e a condizione che nell’area dell’intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto de |
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Art. 28 - (Sospensione dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi: a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive; b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2; c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione |
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Art. 29 - (Decadenza dall'autorizzazione)1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi: a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione; N23 b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c); |
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Art. 30 - (Revoca dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi: a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi; b) irreversibile alterazione dello stato |
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TITOLO III - AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO |
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Art. 31 - (Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità |
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Art. 31-bis - (Disposizioni per il riassetto ambientale di aree interessate da attività estrattive cessate)1. Nelle aree di cava in cui, al 15 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), l'attività estrattiva risulti cessata per scadenza dell'autorizzazione, nonché per decadenza o per revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 29 e 30, il completamento del progetto dell'attività estrattiva, limitato a un volume e un perimetro non superiori a quelli originariamente autorizzati e comprendente il riassetto ambientale dei luoghi, o il solo progetto dell'intervento di riassetto ambientale dei luoghi, possono essere eseguiti dai titolari dell'autorizzazione cessata o da altri soggetti, previo rilascio di un'autorizzazione, anche i |
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Art. 32 - (Poteri sostitutivi)1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giuli |
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Art. 33 - (Vigilanza e polizia mineraria)1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati. |
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Art. 34 - (Sanzioni)1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati. 2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento dell |
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Art. 35 - (Applicazione delle sanzioni)1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali. N22 2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a b |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 37 - (Norme transitorie)1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa: a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) N53 la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate; c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1; N1 c-bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1. N2 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiv |
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Art. 38 - (Norme finanziarie)1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 sono accert |
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Art. 39 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28); b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente); c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive); d) l’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive); e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12-bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della |
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Art. 40 - (Norme di rinvio)1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normati |
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Art. 41 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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