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L. R. Emilia Romagna 30/07/2013, n. 15

Semplificazione della disciplina edilizia.
Per le disposizioni della presente legge che si intendono modificate o integrate per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) si veda la Circ. Ass. 03/08/2020, n. 536116.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 17
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 13/04/2023, n. 3
- L.R. 03/08/2022, n. 11
- L.R. 20/05/2021, n. 5
- L.R. 29/12/2020, n. 14
- L.R. 21/12/2017, n. 24
- L.R. 23/06/2017, n. 12
- L.R. 16/07/2015, n. 9
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 20/12/2013, n. 28
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
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Art. 1 - Principi generali

1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia, intesa come ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti.

2. Nel disciplinare l'attività edilizia la presente legge persegue in modo prioritario:

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Art. 2 - Semplificazione dell’attività edilizia

1. La presente legge persegue la semplificazione dell’attività edilizia e l’uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina edilizia nell’ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso:

a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro

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Art. 2-bis - Uniformazione della disciplina edilizia

N11

1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l'obbligo:

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Art. 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali, nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna, di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), con l’interconnessione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di semplificazione dei procedimenti e standardizzazione de

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Art. 4 - Sportello unico per l’edilizia

1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di autorizzazione e di controllo dell’attività edilizia, e la funzione generale di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, assicurando la conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.

2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l’edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un’unica struttura, denominata “Sportello unico per l’edilizia” (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati.

3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le funzioni in materia edilizia, possono istituire un’unica struttura che svolge le competenze dello Sportello unico per l’edilizia e le competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA, le SCIA, i permessi di costruire

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Art. 4-bis - Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni

N62

1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso l’indizione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.N63

2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:

a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;

b) della

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Art. 5 - Interventi edilizi per le attività produttive

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.

2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del

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Art. 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La Commissione si esprime:

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici ", ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

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Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

N65

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kilowatt (kW);

c) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 Agosto 1967, n. 765);

c-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costrutt

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Art. 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

N39

1. Per i Comuni provvisti di Piano urbanistico generale (PUG), negli ambiti del territorio assoggettati ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione dei medesimi strumenti e a seguito della scadenza della loro efficacia sono consentiti l'attività edilizia li

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TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI
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Art. 9 - Titoli abilitativi

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 7, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte integrante della presente legge.

2. I titoli abilitativi sono la SCIA e il permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali e non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.

3. I titoli abilitativi devono essere conform

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Art. 10 - Procedure abilitative speciali

1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all’articolo 9:

a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) N23, a condizione che l’amministrazione comuna

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Art. 10-bis - Stato legittimo degli immobili

N69

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all’ articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’ articolo 21, comma 01, della medesima legge regionale n. 23 del 2004.

2. L’asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell’immobile è allegata alle ist

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Art. 10-ter - Distanze tra fabbricati negli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione

N49

1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, sia esso qualificato come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, o come ristrutturazione edilizia, soggetta a SCIA, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,

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Art. 11 - Requisiti delle opere edilizie

1. L’attività edilizia è subordinata alla conformità dell’intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esisten

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Art. 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. "Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termi

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Art. 13 - Interventi soggetti a SCIA

1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o modifiche ai prospetti; N71

b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all’articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell’edificio oggetto dell’intervento;

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Art. 14 - Disciplina della SCIA

1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo nell’osservanza dell’atto di coordinamento tecnico previsto dall’articolo 12, attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l’intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell’articolo 13;

b) è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all’articolo 21, ove acquisita. N44

2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.N74

2-bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le ammin

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Art. 15 - SCIA con inizio dei lavori differito

1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8 ovve

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Art. 16 - Validità della SCIA

1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

2. Il termine di inizio e quello di ultimazione d

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Art. 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Sono subordinati a permesso di costruire:

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Art. 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

N81

1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico utilizzando la modulistica edilizia unificata corredata dalla documentazione ivi prevista, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17;

b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. Al momento della presentazione della domanda è comunque rilasciata in via telematica una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione della pratica e della documentazione allegata e che indica, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 18-bis della legge n. 241 del 1990, il termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a rispondere e il suo silenzio equivale ad accoglimento della domanda.

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Art. 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di

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Art. 19-bis - Permesso di costruire convenzionato

N49

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione stabilite dalla pianificazione urbanistica vigente possano essere soddisfatte in conformità alla disciplina in materia di governo del territorio con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, quando lo strumento urbanistico generale stabilisca la disciplina di dettaglio degli interventi e ne valuti compiutamente gli effetti ambientali e territoriali.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, specifica gli obblighi funzionali alla contes

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Art. 20 - Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, pu�

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Art. 21 - Valutazione preventiva

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso può chiedere preliminarmente allo Sportello unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal "regolamento edilizio"

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Art. 22 - Varianti in corso d'opera

N48

1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:

a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;

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Art. 23 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

N35

1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. "Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La

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Art. 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato

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Art. 25 - Agibilità parziale

1. "La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:"N13

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Art. 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

N36

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Art. 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro dod

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Art. 28 - Mutamento della destinazione d'uso

N7

1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

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TITOLO III - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
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Art. 29 - Contributo di costruzione

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 32, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri

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Art. 30 - Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:

a) un aumento delle superfici utili degli edifici;

b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;

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Art. 31 - Costo di costruzione

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dall’Assemblea legislativa N41. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto cos

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Art. 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi di cui all’articolo 7;

b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;N9

c-bis) per gli interventi di restauro e

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Art. 33 - Convenzione tipo

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine in particolare:

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Art. 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza d

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TITOLO IV - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 23 DEL 2004, N. 20 DEL 2000, N. 34 DEL 2002 E N. 9 DEL 1999
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Art. 35 - Modifiche all’articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole “di cui agli

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Art. 36 - Modifiche all’articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge

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Art. 37 - Modifiche all’articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 3 dell’

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Art. 38 - Modifiche all’articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:

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Art. 39 - Modifiche all’articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 2 dell’

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Art. 40 - Modifiche all’articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell’

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Art. 41 - Inserimento dell’articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis - Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:

a) il mutamento della destinazione d’uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 30, comma 1, della

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Art. 42 - Modifiche all’articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 3 dell’

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Art. 43 - Sostituzione dell’articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004

1. L’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

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Art. 44 - Inserimento dell’articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis - Sanzioni per interventi di attività edilizia libera

1. Nei casi di attività edilizia libera di cui all�

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Art. 45 - Modifiche all’articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Ai commi 1, 2 e 4-bis dell’

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Art. 46 - Inserimento dell’articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:

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Art. 47 - Modifiche all’articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell’

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Art. 48 - Modifiche all’articolo 21(Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004
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Art. 49 - Modifiche all’articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000

1 Il comma 3 dell’

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Art. 50 - Inserimento dell’articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Dopo l’articolo 18 e la rubrica “Capo IV Semplificazione del sistema della pianificazione” della legge regionale n. 20 del 2000, è inserito il seguente:

“Art. 18-bis - Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l’eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le

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986726 11083730
Art. 51 - Modifiche all’articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000

1. La rubrica dell’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, è sostituita dalla seguente: “Carta unica del territorio e tavola dei vincoli”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conse

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Art. 52 - Modifiche all’articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002

N88

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Art. 53 - Modifiche all’articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999

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Art. 54 - Modifiche all’articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 55 - Misure per favorire la ripresa economica

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), i termini di validità dei titoli edilizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati secondo i termini di

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Art. 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme r

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986726 11083737
Art. 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie

1. I procedimenti relativi all'attività edilizia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell’osservanza della presente legge. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sia stata presentata la domanda per

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Art. 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della

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Art. 59 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e gli articoli 38, 39, 40, i commi 4 e

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Art. 60 - Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge non trova diretta applicazione ne

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Art. 61 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua

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Allegato - Definizione degli interventi edilizi (articolo 9, comma 1)

Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; N57

c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-o

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