Articolo abrogato dall'Allegato A alla L.R. 20/05/2021, n. 5, così recitava:

"Art. 53 - Modifiche all’articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:

a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;

b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all’interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell’allegato D:

1) zone umide;

2) zone costiere;

3) zone montuose e forestali;

4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;

5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;

7) zone a forte densità demografica;

8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;

9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II;

d) i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;

e) i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

f) qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell’impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell’Allegato D.”."

Dalla redazione