Articolo abrogato dall'Allegato A alla L.R. 20/05/2021, n. 5, così recitava:

"Art. 54 - Modifiche all’articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell’articolo 4-ter della legge regionale n. 9 del 1999, è sostituito dal seguente:

“1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui i progetti ricadono all’interno delle aree di cui all’ articolo 4, comma 1, lett. b).”."

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