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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 29/12/2020, n. 14
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fonda |
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Capo I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 |
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Art. 2 - Modifiche all’ articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2013, n.151. Al comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è aggiunto in fine il seguente periodo: “I Comuni possono avvalersi di analoghe piattaforme telematiche già operative, aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quella reg |
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Art. 3 - Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “permesso di costruire” sono inserite le seguenti: “o di presentazione della CILA o della SCIA”. |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 20131. Nel comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “la convocazione di una”, sono sostituite dalle seguenti: “l’indizione di una”. |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 6 - Sostituzione dell’ articolo 7 della legge regionale n. 15 del 20131. L’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kilowatt (kW); c) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 Agosto 1967, n. 765); d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato; |
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Art. 7 - Introduzione dell’ articolo 10 bis nella legge regionale n. 15 del 20131. Dopo l’ articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente articolo: “Art. 10 bis - Stato legittimo degli immobili 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all’ articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’ articolo 21, comma 01, d |
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Art. 8 - Introduzione dell’ articolo 10 ter nella legge regionale n. 15 del 20131. Dopo l’ articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente articolo: “Art. 10 ter - Distanze tra fabbricati negli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione 1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, |
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Art. 9 - Modifiche all’ articolo 11 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente: “2 bis. Ai sensi de |
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Art. 10 - Modifiche all’ articolo 13 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 11 - Modifiche all’ articolo 14 della legge regionale n. 15 del 20131. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole “dall'articolo 12,” sono inserite le seguenti: “attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: “3 bis. Al momento della presentazione della SCIA è comunque rilasciata in via telematica una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della pratica e della documentazione allegata e che indica, ai sensi di quan |
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Art. 12 - Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: “2 bis. Fermo restando quanto previsto dal |
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Art. 13 - Sostituzione dell’ articolo 18 della legge regionale n. 15 del 20131. L’ articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 è sostituito dal seguente: “Art. 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico utilizzando la modulistica edilizia unificata corredata dalla documentazione ivi prevista, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare: a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17; b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita. 2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c). |
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Art. 14 - Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Introduzione dell’ articolo 19 bis nella legge regionale n. 15 del 20131. Dopo l’ articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 è inserito il seguente: “Art. 19 bis - Permesso di costruire convenzionato 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione stabilite dalla pianificazione urbanistica vigente possano essere soddisfatte in conformità alla disciplina in materia di governo del territorio con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, quando lo strumento urbanistico generale stabilisca la disciplina di dettaglio degli interventi e ne valuti compiutamente g |
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Art. 16 - Modifiche all’ articolo 20 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 2 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, è sostitu |
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Art. 17 - Sostituzione dell’ articolo 22 della legge regionale n. 15 del 20131. L’articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Varianti in corso d'opera 1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo: |
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Art. 19 - Modifiche all’ articolo 28 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 6 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2 |
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Art. 22 - Modifiche all’allegato alla legge regionale n. 15 del 20131. Nell’allegato (Definizione degli interventi edilizi) alla legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) "Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e |
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Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 |
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Art. 23 - Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 231. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' |
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Art. 24 - Modifiche all’ articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 20041. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 bis, è aggiunto il seguente: |
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Art. 27 - Modifiche all’ articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 20041. Nel comma 1 bis dell’articolo 19 bis, della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole “Fuori dai casi di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “limitatamente agl |
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Art. 29 - Introduzione dell’ articolo 22 bis nella legge regionale n. 23 del 20041. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente: 1. Il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono proporre all’amministrazione comunale la stipula di un accordo ai sensi d |
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Art. 30 - Sostituzione dell’ articolo 23 della legge regionale n. 23 del 20041. L’articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Capo III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N. 24 |
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Art. 31 - Modifiche all’ articolo 8 della legge regionale n. 24 del 20171. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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