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Circ. Ass.R. Emilia Romagna 27/01/2021, n. 69534

Entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2020, n, 14, volta ad accelerare e semplificare la presentazione delle pratiche che beneficiano dell'ecobonus 110% e degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.
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Premessa

Gentilissimi,

sperando di fare cosa gradita, invio in allegato il testo della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14, entrata in vigore il 13 gennaio scorso, corredata da una relazione illustrativa dei suoi principali contenuti.

Con questa legge la Regione ha inteso rispondere all'esigenza di semplificazione, accelerazione e certezza dei tempi amministrativi delle pratiche edilizie, per favorire innanzitutto l'avvio degli interventi che beneficiano dell'ecobonus del 110%. Inoltre, le nuove disposizioni rendono più agevole la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e, in tal modo, favoriscono la qualificazione edilizia e di rigenerazione urbana che costituiscono il primario obiettivo della legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017).

Queste nuove previsioni normative, che recepiscono e sviluppano le disposizioni degli articoli 10 e 12 del Decreto Semplif

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Principali contenuti della L.R. 29 dicembre 2020, n. 14

La recente legge regionale n. 14 del 29 dicembre 2020 contiene la revisione delle leggi regionali in materia di disciplina dell’attività edilizia (L.R. n. 15 del 2013 e L.R. n. 23 del 2004), a seguito dell’approvazione del c.d. “decreto semplificazione” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge n. 120 del 2020, di seguito denominato “D.L. n. 76”), con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana.

È un fatto ormai pacificamente riconosciuto che per invertire la tradizionale tendenza della pianificazione urbanistica (così come degli operatori economici e del mercato immobiliare) a favorire i processi di espansione urbana rispetto a quelli di rigenerazione della città esistente occorre anche intervenire sull’apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull’edificato esistente.

Se infatti si vuole evitare che l’auspicata ripresa del settore edilizio comporti il riavvio del progressivo sviluppo insediativo dei decenni scorsi, fondato sul consumo di suolo e sulla dispersione insediativa, occorre introdurre una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistic

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Illustrazione delle singole disposizioni

Passando all’illustrazione delle singole disposizioni della legge regionale si evidenzia che essa si compone di 31 articoli che si articolano in tre Capi, il primo dei quali dedicato alle misure di semplificazioni in materia edilizia, che comportano modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013; il Capo II raccoglie le modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004; il Capo III introduce una semplice correzione all’art. 8 della L.R. n. 24 del 2017.

L’articolo 1 sintetizza l’oggetto e le finalità della legge, consistenti nella semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie, allo scopo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese che intendano provvedere alla qualificazione del patrimonio edilizio esistente. Tali norme sono valutate urgenti, in quanto risultano propedeutiche all’attivazione degli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020), i quali costituiscono un sicuro volano per l’avvio del processo di rigenerazione urbana che costituisce l’obbiettivo primario della Regione in campo urbanistico, assieme alla valorizzazione e qualificazione dei centri storici e alla tutela del patrimonio edilizio di valore storico artistico, culturale e testimoniale.

L’articolo 2 è diretto a potenziare la gestione telematica dei processi edilizi, prevedendo che, una volta operativa e resa disponibile per i Comuni, la piattaforma unitaria regionale per la presentazione delle pratiche edilizie acceleri significativamente l’avvio e lo svolgimento delle attività istruttorie delle pratiche presentate, provvedendo automaticamente: alla verifica della completezza delle pratiche edilizie presentate; al rilascio della ricevuta delle pratiche presentate, ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 241 del 1990; alla certificazione sistematica (e non più a richiesta di parte) dell'avvenuta formazione del permesso di costruire per silenzio assenso e della decorrenza del termine perentorio per il controllo delle CILA e delle SCIA; alla indizione immediata della conferenza di servizi semplificata, per acquisire gli atti di assenso necessari così come alla trasmissione alle amministrazioni interessate della SCIA unica.

L’articolo 3 stabilisce il principio generale secondo cui, per assicurare un più celere svolgimento delle pratiche edilizie, lo Sportello unico debba sempre ricorrere alla convocazione di una conferenza di servizi in modalità semplificata asincrona, ogni qual volta occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Inoltre, è stata stabilita la perentorietà del termine di indizione della conferenza di servizi (di cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica edilizia). Questa previsione di ordine generale è stata poi ripresa e sviluppata nelle singole disposizioni che disciplinano i procedimenti relativi rispettivamente alla CILA, alla SCIA e al PdC, nonché nell’articolo 4, che dà attuazione a tale principio nel procedimento per l’acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni.

L’articolo 5 interviene a modificare la disposizione sulla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per introdurre termini perentori per il rilascio dei pareri di competenza dell’organo consultivo, fissati in ragione del tipo di procedimento a cui il parere stesso accede. La norma ha chiarito: sia gli effetti dell’inutile decorso del termine, che comporta l’obbligo per lo sportello unico di concludere il procedimento prescindendo dal parere; sia l’inefficacia del parere reso tardivamente dopo la scadenza del termine temporale fissato, in applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990.

L’articolo 6 opera una completa rielaborazione dell’articolo 7, relativo all’attività edilizia libera e agli interventi soggetti a CILA, al quale sono state apportate numerose innovazioni. È stata innanzitutto recepita la nuova formulazione delle c.d. opere stagionali e di quelle contingenti e temporanee, introdotta dal decreto semplificazione. Inoltre, è stata semplificata la disciplina degli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, che sono assoggettati a CILA anche nel caso in cui comportino il mutamento della destinazione d’uso (questi interventi nella disciplina previgente erano invece soggetti a SCIA).

Sempre con la riscrittura dell’articolo 7 viene adeguato il procedimento di controllo della CILA per recepire i principi che attengono: all’obbligo di utilizzo della modulistica edilizia unificata; al rilascio della ricevuta ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18-bis della legge n. 241 del 1990; alla necessità di ricorrere alla conferenza di servizi semplificata; alla possibilità per il privato di chiedere l’attestazione della avvenuta decorrenza del termine perentorio per lo svolgimento dei controlli; alla inefficacia dei provvedimenti dello sportello unico assunti dopo la scadenza dei termini perentori per i medesimi controlli, stabilita dall’art. 2, comma 8-bis, della L. n. 241 del 1990.

Con l’articolo 7 viene recepita e ulteriormente sviluppata la disciplina introdotta dal decreto semplificazione dello stato legittimo degli immobili. Al comma 1, si precisa, innanzitutto, che lo stato legittimo deriva: dal titolo edilizio che ha previsto la costruzione dell’immobile, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, ma anche dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati a seguito di istanza di condono edilizio ovvero a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 17 e 17-bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, dalle tolleranze costruttive di cui all’articolo 19-bis della medesima legge regionale nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 21, comma 01, della L.R. n. 23 del 2004. Successivamente, si sottolineano le modalità e i tempi di svolgimento dell’accertamento dello stato legittimo (comma 2); quindi sono stabilite (ai commi da 3 a 6) talune semplificazioni normative dirette ad accelerare e semplificare tale accertamento:

- la precisazione che nel caso di interventi ed

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