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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 28/03/2002, n. 3
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- L.R. 18/12/2012, n. 34
- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 19/01/2009, n. 1
- L.R. 11/08/2005, n. 15
- L.R. 26/03/2004, n. 5
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto l |
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Art. 2 - Contenuti e finalità1. La presente legge si propone le seguenti finalità: a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo; b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'àmbito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione |
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Art. 3 - Sistema dei servizi di trasporto pubblico1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in: a) rete ferroviaria nazionale; b) rete ferroviaria regionale; c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria; d) rete e impianti autofilotranviari; e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità; f) impianti di trasporto a fune; g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali; |
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Art. 4 - Servizi di trasporto pubblico non di linea1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone. 2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegat |
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Art. 5 - Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri |
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TITOLO II - Competenze e deleghe |
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Art. 6 - Funzioni della Regione1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/1997, del D.Lgs. n. 422/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.Lgs. n |
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Art. 6-bis - Comitato Tecnico per la Mobilità1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valutazione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, |
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Art. 7 - Tariffe e titoli di viaggio1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da a |
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Art. 8 - Funzioni delle province1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di: a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani; |
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Art. 9 - Funzioni dei comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane1. Ai comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di: a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali; |
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Art. 11 - Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali |
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TITOLO III - Pianificazione e programmazione dei trasporti |
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Art. 12 - Indirizzi e soggetti della pianificazione1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del princìpio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le province, i comuni, le Città metropolitan |
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Art. 13 - Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità. 2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai success |
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Art. 14 - Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'àmbito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue: a) Piani generali dei trasporti: contengono le line |
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Art. 15 - Processo di pianificazione degli investimenti1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso. 2. La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale la proposta del nuovo Piano regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg |
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Art. 16 - Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico1. La Giunta regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali. 2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono: a) la definizione dei princìpi e dei criteri per la loro determinazione; b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali; c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento conco |
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Art. 17 - La programmazione triennale dei servizi minimi1. Nell'àmbito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le province, i comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza |
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Art. 18 - Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono: |
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Art. 19 - Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri |
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Art. 20 - Accordi di programma con lo Stato e con le altre regioni1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi |
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TITOLO IV - Agenzie e consulta per la mobilità |
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Art. 21 - Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti |
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Art. 22 - Funzioni dell'AcAMIR1. All'AcAMIR sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie: a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi; b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; c) gestione delle procedure con |
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Art. 24 - Il Direttore generale1. Il Direttore generale dell'AcAMIR è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente. N37 2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo |
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Art. 25 - Collegio dei revisori1. Presso l'AcAMIR è istituito il Collegio dei revisori dei conti. N38 2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro |
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Art. 26 - Controllo1. Le funzioni di controllo sull'AcAMIR sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e poliennale; |
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Art. 27 - Funzionamento e organico1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'AcAMIR. N42 2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'AcAMIR ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al succe |
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Art. 28 - Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile |
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Art. 29 - La Consulta regionale per la mobilità1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è pr |
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TITOLO V - L'organizzazione dei servizi |
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Art. 30 - I contratti di servizio1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. N48 2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera l) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli. 4. N49 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio. |
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Art. 31 - Regolarità d'esercizio1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'AcAMIR, dalle province e dai comuni Capoluogo di Provincia nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui all'articolo l, comma 90 della legge regionale n. 5/2013. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o |
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Art. 31-bis - Verifica regolarità e qualità servizi di TPL1. La Regione e gli enti locali interessati nell'ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale n. 5/2013, con il supporto di AcAMIR, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico. N54 |
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Art. 32 - Procedure per l'affidamento dei servizi1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti princìpi: a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale; b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i princìpi della direttiva CEE n. 440/91; c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizz |
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Art. 33 - Sub affidamento dei servizi1. È consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti princìpi: a) l'affidatario è comunque respo |
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Art. 34 - Sanzioni e decadenza1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio. 2 L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio. 3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: |
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Art. 35 - Revoca1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: a) in cas |
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Art. 36 - Subentro di impresa1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di |
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Art. 36-bis - Crisi aziendali1. In caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico |
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Art. 37 - Trasferimento del personale dipendente1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante, in coeren |
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Art. 38 - Tutela degli utenti e Carta dei servizi1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione |
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Art. 39 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli articoli 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione. 2. L'autorizzazione è |
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Art. 40 - Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori. 2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 3. L'inosservanza dell'obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani: a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice; b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice oltre le spese di notificazione. 4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta: a) il pagamento della tariffa ordinaria calcola |
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TITOLO VI - Interventi finanziari |
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Art. 41 - Fondo regionale trasporti1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che |
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Art. 42 - Intelligent Transport System della Campania - ITSC1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del decreto 1° febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR), realizza il progetto Intelligent Transport System della Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti attività: a) sis |
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Art. 43 - Contributi per gli investimenti1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing. 2. I soggetti benefìciari dei contributi d |
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TITOLO VII - Norme transitorie e finali |
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Art. 44 - Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle province e dei comuni da parte della Regione1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle province e dei comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad e |
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Art. 45 - Trasferimenti alle province e ai comuni capoluogo1. Con l'attivazione del Fondo regionale Trasporti la Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento |
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Art. 46 - Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle proc |
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Art. 47 - Incentivi per il riassetto organizzativo1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di tras |
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Art. 48 - Clausola di salvaguardia1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasf |
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Art. 49 - Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli articoli 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la |
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Art. 50 - Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende f |
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Art. 51 - Norme abrogate1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare,: - legge regionale 28 marzo 2000, n. 7; |
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Art. 52 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 29/06/2021, n. 5.
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