N47 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 115, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

“Art. 28 - Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

1. Le province e i comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun àmbito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le province e i comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;

d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le province e i comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM.”

Dalla redazione