Comma abrogato dall’art. 1, comma 115, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

“4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.”

Dalla redazione