L. R. Campania 27/02/2007, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 27/02/2007, n. 3

Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.
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CAPO I - FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI
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Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell'appalto. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.

3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle no

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge ed ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si applicano le definizioni che seguono. N29

2. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

3. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

4. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

5. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dalla presente legge.

6. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I della direttiva europea unificata, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. N30

7. I "lavori" comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplica una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

8. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

9. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II della direttiva europea unificata.

10. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alla presente legge e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione defin

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto della presente legge le stazioni appaltanti nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forni

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Art. 4 - Attuazione della legge

1. I regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena attuazione della presente legge sono adottati entro sei mesi d

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CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI
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Art. 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano, anche in forma consortile, di idonee strutture per l'applicazione della presente legge individuando nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:

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Art. 6 - Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni intervento previsto nel programma triennale, le stazioni appaltanti, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell'appalto.

2. Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecnico-professionali necessarie, in relazione all'oggetto e alla natura dell'appalto, a garantire la corretta e

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Art. 7 - Programmazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti. N32

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma trie

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Art. 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

1. La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali del

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Art. 9 - Barriere architettoniche

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentita la consulta regionale degli appalti e concessione di cui all'articolo 74, definisce le soluzioni tecniche per l'adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barrie

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Art. 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi

1. È istituito, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale nonché di predisposizione allo sviluppo. Il fondo è alimentato da quote pari all'uno per cento degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi stanziamenti degli enti

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Art. 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alla normativa vigente in materia. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori se si intende affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Per i corrispettivi delle attività che possono essere e

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Art. 12 - Progetti e livelli di progettazione

1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme di elaborati, le cui caratteristiche dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui alla presente legge. La progettazione, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, assicura:

a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;

e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;

f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti a

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Art. 13 - Attività di progettazione

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f)

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Art. 14 - Verifica e validazione dei progetti

1. In tema di verifica e validazione dei progetti, si applicano le disposizioni statali vigenti, sia di natura legislativa che regolamentare.

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CAPO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE
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Art. 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si distinguono in:

a) procedure aperte;

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Art. 16 - Appalti integrati

1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre possono stabilire, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto abbia ad oggetto:

a) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) per le opere sopra soglia, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento de

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Art. 17 - Lavori, servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categ

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Art. 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza

1. In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.

2. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità

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Art. 19 - Bandi, avvisi e inviti

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d'oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della norm

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Art. 20 - Tutela della legalità negli appalti

1. La Regione elabora un piano d'azione specifico contenente misure procedurali e amministrative volte a tutelare l'integrità e la leg

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Art. 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

1. Gli assessori regionali al lavoro, alla sanità ed ai lavori pubblici, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 626/94, e dall'articolo 53 della presente legge, in raccordo con la commis

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Art. 22 - Qualificazione degli operatori economici

1. I concorrenti alle gare possono essere invitati dalle stazioni appaltanti, nei modi e con le forme previste dall'articolo 39 del Codice e successiv

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Art. 23 - Qualificazione nei contratti misti

1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazio

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Art. 24 - Selezione degli operatori economici

1. L'aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacità economiche e finanziarie.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

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Art. 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.

4. Nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorp

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Art. 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione crimin

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Art. 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

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Art. 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in p

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Art. 29 - Norme di garanzia della qualità

1. Se si richiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia

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Art. 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione

1. Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, si applica l'articolo 45 del Codice e successive modifiche.

2. Per documenti e info

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Art. 31 - Elenchi di operatori economici

1. Per appalti sotto soglia comunitaria e nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, le st

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Art. 32 - Concessione di lavori pubblici

1. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo III, capo

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Art. 33 - Promotore

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanz

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Art. 34 - Tipologia e oggetto del contratto

1. Il decreto o la determina a contrarre stabiliscono, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice e successive modificazioni, con il regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, con il regolamento regionale. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'ese

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Art. 35 - Procedure per l'individuazione degli offerenti.

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di cui all'articolo 15, comma 1.

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Art. 36 - Procedure aperte e ristrette

1. Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una procedura aperta o una procedura ristretta.

2 Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.

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Art. 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostan

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Art. 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) nel caso in cui, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi impreved

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Art. 39 - Sistemi dinamici di acquisizione

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.

3. Gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

4. Le offerte indicative possono

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Art. 40 - Accordi quadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. N55

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 41 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati seco

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Art. 41 - Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere. N56

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando la stazione appaltante:

a) non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi.

b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanzi

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Art. 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi

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Art. 43 - Criterio del prezzo più basso

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come indicato dal comma 2.

2. Il bando di gara stabilisce:

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Art. 44 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; N57

f) il

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Art. 45 - Ricorso alle aste elettroniche

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avviene attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

4. L'asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato al

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36603 9673107
Art. 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. N58 Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

3. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e s

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Art. 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza

1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le stazioni appal

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36603 9673109
Art. 48 - Commissioni giudicatrici

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento statale. N64

2. La commissione nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazio

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36603 9673110
Art. 49 - Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un'attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.

3. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

4. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l

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Art. 50 - Disciplina economica del contratto

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati dall'osservatorio statale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice e successive modifiche.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è superiore a

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36603 9673112
Art. 51 - Clausole contrattuali speciali

1. Nel bando di gara le stazioni appaltanti sono tenute, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, a definire:

a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto per cause imputabili in tutto o in parte all'appaltatore;

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Art. 52 - Tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni econo

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Art. 53 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta dell'assessore regionale alla formazione e lavoro d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l'igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnico-amministrativa di settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché spec

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Art. 53-bis - Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione

N27

1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempi

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Art. 54 - Garanzie e assicurazioni

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente: la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua sca

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CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL' APPALTO E DELL'ATTIVITÀ CONCESSA
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36603 9673118
Art. 55 - Direzione dell'esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

2. Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui al Codice, individuano quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

3. Per i lavori,

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Art. 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice.

2. Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, determinano gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.

3. Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente se ricorre uno dei seguenti motivi:

a) per

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Art. 57 - Subappalti

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto. N71

2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, con il regolamento regionale, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

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36603 9673121
Art. 58 - Collaudo tecnico amministrativo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, determinano le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, disciplinano il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dal Codice.

3. Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, definiscono le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non

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36603 9673122
Art. 59 - Scelta del collaudatore

1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che hanno prestato servizio per almeno cin

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Art. 60 - Albo regionale dei collaudatori

N18

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Art. 61 - Accordo bonario

1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.

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36603 9673125
Art. 62 - Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 61, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice e dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

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CAPO V - UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
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36603 9673127
Art. 63 - Programmazione regionale

1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, e su proposta del competente ufficio regionale.

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36603 9673128
Art. 64 - Forme di intervento finanziario regionale

1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Region

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36603 9673129
Art. 65 - Piano annuale di finanziamento

1. La Giunta regionale, in base alle risorse stanziate dal Consiglio regionale nel bilancio annuale di previsione e nel programma triennale di cui all'articolo 63, allo stesso allegato, approva il piano annuale di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all'articolo 64. Dell'avvenuta approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data co

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36603 9673130
Art. 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.

1. L'ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui al comma 4 e li trasmette ai settori regionali competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di ricevimento

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36603 9673131
Art. 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana

1. Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell'intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

2. Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall'evento, il verbale redatto dal

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36603 9673132
Art. 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui

N85

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36603 9673133
Art. 68-bis

N12

1. Per i fini di cui all'articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al

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Art. 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario

1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. b), è disposta mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatar

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Art. 70 - Devoluzioni

N86

1. Le economie derivanti dalla realizzazione di

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36603 9673136
Art. 71 - Esercizio di poteri sostitutivi

N86

1. I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall' intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni

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Art. 72 - Rendiconti

N86

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36603 9673138
CAPO VI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
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36603 9673139
Art. 73 - Organizzazione della Regione

1. In attuazione dell'articolo 5, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici, la regione Campania individua la forma organizzativa più idonea a garantire l'unitarietà, l'efficacia e la trasparenza delle procedure oggetto della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:

a) la conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni;

b)

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Art. 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

N17

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36603 9673141
Art. 75 - Conferenza dei servizi

1. Al fine di semplificare i procedimenti per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione di appalti pubblici di cui all'articolo 2, il soggetto pubblico o pri

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36603 9673142
Art. 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania

1. La gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania è demandata agli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di rispettiva competenza e ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni

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36603 9673143
Art. 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

N26

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36603 9673144
Art. 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni

1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall'assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

2. Nell'ambito del territorio della Regione, l'osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L'osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l'onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l'osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d'intesa stipulati fra la regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi

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Art. 79 - Obblighi informativi

1. Le stazioni appaltanti trasmettono all'osservatorio regionale le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti eseguiti nel territorio della regione Campania secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubbli

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Art. 80 - Archivio tecnico regionale

1. È istituito l'archivio tecnico regionale degli appalti pubblici quale strumento di promozione e diffusione delle esperienze più rappresentative al fine del miglioramento qualitativo delle attività di progett

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Art. 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici

1. La regione Campania favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

2. Le forme di aggregazione e c

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Art. 82 - Certificazioni

1. Per le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000.

2. Le stazioni appaltanti, in ogni fase del procedimento, possono effettuare a

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Art. 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto della normativa nazionale vigente, promuovono e favoriscono la semplificazione de

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36603 9673150
Art. 84 - Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La regione Campania provvede all'adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi dell'azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tenute all'applicazione della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla emanazione di indirizzi, alla promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.

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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 85 - Disposizioni finanziarie

1. Per il corrente esercizio finanziario, l'esecuzione della presente legge fa riferimento alle unità previsionali di base dei vari

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Art. 86 - Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti e alle concessioni per i quali si è già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposi

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Art. 87 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a)

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Art. 88 - Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel B.U. - 19.3.2007 - n. 15 ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Gli articoli 16, 37,

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