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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 31/10/1978, n. 51
L. R. Campania 31/10/1978, n. 51
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - FinalitàCon la presente legge, la Regione persegue l'obiettivo di: |
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Articolo 2 - Ambito di applicazioneLe norme di cui alla presente legge si applicano alle opere pubbliche e di interesse pubblico di compet |
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Articolo 3 - Forme di intervento finanziario regionaleN5 "1.Ai comuni con popolazione non superiore a quindicimila abitanti e ai comuni ricadenti nella zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Articolo 4 - Programmi pluriennali di interventoL'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d'intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione. La Giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche formulate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi del successivo art. 7 predispone il programma pluriennale di intervento e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al piano regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni. Fino all'elaborazione del piano regionale di sviluppo, il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale e settoriale degli interventi e fissa l'ammontare della relativa previsione di spesa per categoria di intervento e per aree t |
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Articolo 5 - Piano annuale esecutivo di finanziamentoIl piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla Giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione. |
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Articolo 6 - Emissione dei decreti di finanziamento e di concessione"Entro venti giorni dalla data di approvazione del " piano annuale esecutivo di finanziamento" da parte del Consiglio regi |
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Articolo 7 - Richiesta degli EntiAi fini della formazione del programma pluriennale e dei piani esecutivi, gli Enti di cui all'art. 2 formulano annualmente le richieste di interventi di rispettiva competenza nel campo delle opere pubbliche o di interesse pubblico. Entro il 30 aprile di |
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Articolo 8 - Fondo di accantonamentoÉ costituito un fondo di accantonamento non superiore al 10% del valore complessivo degli interventi previsto nel piano esecutivo. Tale fondo &egr |
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TITOLO III - EROGAZIONE E VINCOLI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE |
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Articolo 9 - Regolamenti per progettazione ed esecuzioneLa Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regolamenti atti ad ind |
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Articolo 10 - Individuazione delle opere"L'Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e |
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Articolo 11 - Erogazione del finanziamento regionaleIl Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi in conto capitale, dispone i relativi accrediti su appositi conti corrent |
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Articolo 12 - Progetti esecutivi"Eventuali proroghe ai termini per l'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 10 posso |
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Articolo 13 - Gestione dei fondi accreditati"I prelevamenti dal conto corrente di cui al primo comma dell'art. 11, sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi ai lavori assistiti dal finanziamento regionale. Detti prelevamenti sono disposti dal legale rappresentante dell'Ente appaltante, perentoriamente, entro cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione presentata dagli aventi dir |
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Articolo 14 - RendicontiÉ fatto obbligo agli Enti concessionari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonchè rendiconto entro 30 g |
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Articolo 15 - Spesa non coperta dal contributo regionalePer le opere fruenti di intervento finanziario regionale parziale, l'Ente concessionario, per far fro |
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Articolo 16 - Rapporti con gli Istituti di creditoLa Regione concorda con il Ministero del Tesoro e con gli Istituti di credito abilitati l'ammontare globale e le condizioni dei mutui che accenderanno gli Enti destinatari dei contributi regionali. |
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TITOLO IV - PROGETTAZIONE, CONTROLLI ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI |
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Articolo 17 - Incarichi di progettazioneI progetti di massima o esecutivi dei lavori possono essere redatti dagli Uffici tecnici degli Enti previsti dall'art. 2, purché tali Uffici siano diretti da tecnici abilitati a progettare l'opera da eseguire. Per comprovate necessità, la redazio |
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Articolo 18 - Progettazione generale di massimaGli Enti abilitati, prima che il proprio organo deliberante proceda all'approvazione dei progetti gen |
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Articolo 19 - Funzioni di ingegnere capoSecondo la materia attinente all'opera, gli Enti locali privi di Ufficio tecnico retto da ingegnere o |
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Articolo 20 - Approvazione della progettazione esecutivaLa progettazione esecutiva e le eventuali varianti delle opere predisposte dagli Enti locali territoriali sono approvate con deliberazione dell'Ente concessionario. Tali deliberazioni sono sottoposte al solo controllo di legittimità del competente organo regionale di controllo. |
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Articolo 21 - Controlli sugli Enti funzionaliI controlli sugli atti tecnici predisposti dagli Enti funzionali dipendenti dalla Regione non sono mo |
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Articolo 22 - Progetti di opere non conformi allo strumento urbanisticoNei casi in cui lo strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso per l'approvazione di legge, contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Co |
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Articolo 23 - Aree destinate all'edilizia scolasticaPer la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate all'edilizia scolastica, si applicano le nor |
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Articolo 24 - Direzione dei lavoriDivenuta esecutiva la deliberazione con cui si approva la progettazione esecutiva, l'Ente concessiona |
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Articolo 25 - Aggiudicazione delle opereAll'aggiudicazione delle opere si provvede entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo media |
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Articolo 26 - Pubblici incanti e licitazione privataDi norma per l'esecuzione dei progetti si ricorre all'appalto mediante licitazione privata. É rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione il ricorso al sistema dei pubblici incanti. Nel caso si proceda a mezzo di licitazione |
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Articolo 27 - Appalto concorsoQuando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni ovvero speciali metodi esecutivi, può farsi ricorso all'appalto concorso. Il bando, comunque, deve indicare almeno: a) la natura e l'importo presunto dei lavori; b) il termine congruo per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento; |
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Articolo 28 - Concessione di costruzione o di gestioneQuando debbono realizzarsi o gestirsi complessi di opere con destinazione omogenea o coordinata, per i quali si richiede acce |
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Articolo 29 - Trattativa privataIl ricorso alla trattativa privata è ammesso quando: |
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Articolo 30 - Economia, amministrazione diretta o per cottimiLe esecuzioni in economia, in amministrazione diretta o per cottimi è consentita solo per i ca |
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Articolo 31 - Adeguamento alle direttive della Comunità Economica EuropeaPer l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore a mille milioni di lire, I |
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Articolo 32 - Imprese ammesse agli appaltiAgli appalti possono essere ammessi, oltre ai singoli concorrenti, anche i gruppi di imprese purché ciascuna impresa sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria richiesta e per la classifica corrispondente a un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto oppure l'impresa capo - gruppo sia iscritta per l'intero. Dette imprese devono |
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Articolo 33 - Consegna dei lavoriAi sensi e nei limiti dell'art. 10 del Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 337, comma II, della legge sui lavori pubblici, la consegna dei lavori può essere immediatamente disposta all'atto dell'aggiudicazione e con riserva della successiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante. |
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Articolo 34 - Proroghe per l'esecuzione dei lavoriI lavori appaltati devono essere realizzati nei termini contrattuali, salvo proroghe che possono esse |
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TITOLO V - OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ESPROPRIAZIONE, INDENNIZZI |
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Articolo 35 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opereL'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed |
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Articolo 36 - Attraversamenti, percorrenze e spostamentiPer le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza, tutti |
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Articolo 37 - Occupazione temporanea, stati di consistenza e cessione volontariaPer le occupazioni temporanee di urgenza, la determinazione delle indennità provvisorie nonchè per tutti gli altri adempimenti riguardanti l'acquisizione dei beni occorrenti per la realizzazion |
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Articolo 38 - Indennità di conduzioneL'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni va corrisposta in via definitiva agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data del verbale di immissione nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 3 della |
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Articolo 39 - Norme per l'espropriazioneL'espropriante, decorsi i termini previsti dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rimette al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle ditte che non hanno convenuto la cessione volontaria dei beni, delle ditte che hanno accettato le indennità offerte, di quelle che hanno concordato l'indennità di espropriazione, e di quelle che non hanno manifestato alcuna volontà. |
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TITOLO VI - COLLAUDI |
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Articolo 40 - Collaudo in corso d'operaPer le opere assistite in tutto o in parte da finanziamenti regionali, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, con decreto del Preside |
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Articolo 41 - Nomina collaudatoriI collaudatori sono scelti tra gli iscritti all'Albo di cui al successivo art. 42. I provvediment |
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TITOLO VII - ALBO DEI COLLAUDATORI |
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Articolo 42 - Istituzione dell'Albo dei collaudatoriÉ istituito presso la Giunta regionale uno speciale Albo dei collaudatori con le modalità appresso specificate. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata da curricu |
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Articolo 43 - Formazione e tenuta dell'AlboPer la formazione e tenuta dell'Albo dei collaudatori, è istituita presso la Giunta regionale una Commissione di cui fanno parte: - l'Assessore regionale ai LLPP o un suo delegato con funzioni di Presidente; |
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Articolo 44 - Sezioni dell'AlboL'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni: 1) opere edili con impianti connessi; 2) infrastrutture civili (opere stradali, opere acquedotti |
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Articolo 45 - Pubblicità dell'AlboEntro il 31 gennaio di ciascun anno l'Albo dei collaudatori è aggiornato e pubblicato nel Boll |
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Articolo 46 - CompensiI compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe minime professionali vigenti. |
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TITOLO VIII - ORGANI TECNICI REGIONALI E PROVINCIALI |
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Articolo 47 - Comitato Tecnico regionaleÉ istituito il Comitato Tecnico regionale. Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede; b) dall'Assessore ai Lavori Pubblici con funzione di Vice Presidente; c) dal Provveditore alle Opere Pubbliche o da un suo delegato; |
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Articolo 48 - Sezioni provinciali del Comitato Tecnico regionalePer ogni provincia è istituita una Sezione del Comitato Tecnico regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta: - dal Presidente dell'Amministrazione provinciale che la presiede; |
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Articolo 49 - Segreteria dei Comitati tecniciSvolgono le funzioni di Segretario del Comitato tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali, fu |
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Articolo 50 - Validità delle adunanzeLe adunanze del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali sono valide con la presenz |
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Articolo 51 - Compenso ai componenti il Comitato tecnicoAi componenti del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali è assegnata una indennità di presen |
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Articolo 52 - Compiti e funzioni attribuite al Comitato Tecnico regionale e alle sue Sezioni provincialiIl Comitato Tecnico regionale è competente: - ad esprimere i pareri previsti dal precedente art. 18; - a |
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Articolo 53 - Rimborso spese agli Enti delegatiLa Regione rimborsa annualmente agli Enti le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delega |
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Articolo 54 - Opere di urgenza o somma urgenzaGli Uffici tecnici della Regione, anche a richiesta degli Enti interessati, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza o somma urgenza. |
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Articolo 55 - Mancato esercizio della delegaFatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 39, in caso di inerzia dell'Ente delegato, la |
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Articolo 56 - Poteri sostitutiviIn caso di persistente mancato rispetto dei termini di cui alla presente legge, o nei casi previsti d |
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Articolo 57 - Piano esecutivo 1979Per la formulazione del piano esecutivo annuale 1979, di cui al precedente art. 5, gli Enti destinata |
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Articolo 58 - Abrogazioni di norme difformiTutte le norme previste da precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate. |
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