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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 04/10/2019, n. 9
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Regolam. R. Campania 04/10/2019, n. 9
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[Premessa]Il Presidente della Giunta regionale visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; visto lo Statuto della Regione Campania |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto.1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 53-bis, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavor |
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Art. 2 - Ambito di applicazione.1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento di edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell'articolo 1, compreso: a) la manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell'ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri; b) il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti all'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e desti |
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Art. 3 - Definizioni.1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale; b) copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni - tabella 3.1.II, categoria H); c) superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro anticaduta nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1; d) interventi impiantistici, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e |
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CAPO II - Istruzioni tecniche |
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Sezione I - Elaborato tecnico della copertura - adempimenti |
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Art. 4 - Documentazione Tecnica.1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2: |
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Art. 5 - Elaborato Tecnico della Copertura.1. L'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede, nei casi di cui all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale fi gura non sia prevista, provvede il progettista dell'intervento. 2. L'Elaborato Tecnico della Copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale fi gura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'Elaborato Tecnico della Copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell' |
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Art. 6 - Adempimenti collegati all'Elaborato Tecnico della Copertura1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, i contenuti dell'Elaborato Tecnico della Copertura sono i seguenti: a) per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'Elaborato Tecnico della Copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b); b) per le istanze di sanatoria comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i contenuti di cui all'articolo 5, comma 4. c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l'Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i contenuti di cui all'articolo 5, comma 4. 2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità dell'elaborato tecnico e delle ope |
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Sezione II - Misure preventive e protettive |
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Art. 7 - Criteri generali di progettazione.1. Nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, sono predisposte misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso di accesso alla copertura; b) l'accesso alla copertura; |
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Art. 8 - Percorsi di accesso alla copertura.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza. 2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessaria l'adozione delle seguenti misure: a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2. I corpi illuminanti devono |
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Art. 9 - Accessi alla copertura.1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza libera minima di 0,70 me |
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Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture.1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi. 2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione |
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CAPO III - Norme finali e transitorie |
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Art. 11 - Improcedibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio.1. L'assenza o l'incompletezza dell'Elaborato Tecnico della Copertura previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determ |
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Art. 12 - Norma transitoria.1. Il presente Regolamento si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata |
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Art. 13 - Entrata in vigore.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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