Articolo abrogato dall’art. 1, comma 29, della L.R. 31/03/2017, n. 10, così recitava:

“Art. 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

1. Al fine di garantire l'unitarietà, l'omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della regione Campania, il settore opere pubbliche presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell'area lavori pubblici.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, definisce l'organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.

3. Al suddetto settore fanno capo l'osservatorio regionale degli appalti pubblici, l'unità operativa per il controllo sulla sicurezza, l'archivio tecnico regionale e l'unità regionale di finanza di progetto.

4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l'applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla regione Campania in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere l'incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell'appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell'intero ciclo dell'appalto.

6. L'inserimento in tale elenco regionale non costituisce requisito necessario per assumere gli incarichi di cui al comma precedente.”

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