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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Campania 15/10/2014, n. 446
Delib. G.R. Campania 15/10/2014, n. 446
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[Premessa]Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO a) Che in applicazione dell’art. 64 co. 1 lett. b) della legge regionale 27.02.2007, n. 3, la Giunta regionale eroga finanziamenti parziali o totali, sotto forma di contributi straordinari, a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione; b) Che a tal fine vengono istituiti, per ciascun contributo straordinario concesso, appositi capitoli nel bilancio gestionale; |
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Allegato A - Disciplinare recante le modalità di gestione dei contributi straordinari concessi dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 64 co. 1 lett. b) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 31. Oggetto e ambito di applicazione 1.1 Il presente documento disciplina la gestione dei contributi straordinari concessi dalla Regione Campania a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione. 1.2 Esso si applica ai contributi straordinari concessi dalla Giunta regionale successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del disciplinare stesso. 2. Disposizioni di carattere generale 2.1 Il Beneficiario del contributo straordinario è anche “Soggetto Attuatore”. 2.2 Il Beneficiario, nell’attuazione degli interventi finanziati, è tenuto al pieno rispetto: a) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.); b) della L.R. 3/2007 e del relativo Regolamento n. 7/2010; c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; d) di ogni altra norma in materia di sicurezza, antimafia, assicurazioni, impiantistica, risparmio energetico, barriere architettoniche, tutela ambientale e della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in generale vigente, in relazione all’investimento e ai lavori oggetto di finanziamento; e) delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare. 2.3 Il progetto oggetto di finanziamento deve rivestire carattere di completezza e possedere piena ed autonoma funzionalità. 2.4 I quadri economici devono essere conformi all’art. 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2.5 L’importo ammissibile per le spese tecniche, fermo restando il rispetto della disciplina di settore, non dovrà in ogni caso superare, secondo prassi consolidata in materia, il 12% calcolato sul totale dei lavori a base d’asta [lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura di beni prevista dal progetto], ivi compresi gli eventuali corrispettivi e incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al netto dell’I.V.A. ed altre imposte, ove dovute. Eventuali costi eccedenti le spese ammissibili nell’ambito dei suddetti massimali, saranno sostenuti esclusivamente dal Beneficiario. 2.6 Le economie derivanti dal ribasso d’asta, da varianti in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, restano nella titolarità regionale. Eventuali varianti in aumento restano a totale ed esclusivo carico del Beneficiario. 2.7 Qualsivoglia erogazione in favore del Beneficiario da parte della Regione Campania, per l’investimento e le opere oggetto di contributo, è effettuata dalla Regione compatibilmente e nel rispetto delle regole dell’ordinamento finanziario e contabile della regione. 2.8 E’ condizione di preferenza, nel caso di contributi straordinari concessi a seguito di valutazioni comparative in esecuzione di bandi o avvisi comunque denominati, l’impegno del Beneficiario, in caso di ritardo nelle erogazioni da parte della Regione per il rispetto delle regole dell’ordinamento finanziario e contabile della regione: a) a farsi carico delle spese per interessi, delle spese di giudizio e legali e per qualsivoglia ulteriore onere, che dovessero maturare a causa del ritardo nelle erogazioni del contributo da parte della Regione, garantendo a tal fine la disponibilità dei fondi necessari nel proprio Bilancio; b) a non avviare azioni legali nei confronti della Regione Campania per il recupero delle medesime somme; c) a non rivalersi nei confronti della Regione Campania per eventuali azioni legali che le imprese, i fornitori e i creditori in genere per prestazioni rese e correlate all’investimento e al progetto assistito da contributo regionale, dovessero intraprendere nei confronti del Beneficiario stesso. A tal uopo il Beneficiario garantisce nel proprio Bilancio la disponibilità dei fondi necessari. 2.9 E’ condizione di preferenza, prevalente rispetto a quella di cui al precedente punto 2.8, nel caso di contributi straordinari concessi a seguito di valutazioni comparative in esecuzione di bandi o avvisi comunque denominati, l’impegno del Beneficiario, in caso di ritardo nelle erogazioni da parte della Regione per il rispetto delle regole dell’ordinamento finanziario e contabile della regione: a) a liquidare, al maturare dei relativi crediti, con proprie risorse ed in anticipazione all’erogazione da parte della Regione Campania, tutte le somme regolarmente vantate da imprese, fornitori e creditori in genere per prestazioni rese e correlate all’investimento e al progetto assistito da contributo regionale, senza oneri a carico della Regi |
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Disciplinare recante le modalità di gestione dei contributi straordinari concessi dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 64 co. 1 lett. b) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.Parte di provvedimento in formato grafico |
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