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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 28/12/2009, n. 19
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- L.R. 28/12/2021, n. 31
- Sent. Corte Cost. 28/12/2021, n. 261
- L.R. 29/12/2020, n. 38
- L.R. 12/03/2020, n. 6
- L.R. 30/12/2019, n. 27
- L.R. 02/08/2018, n. 26
- Sentenza C. Cost. 11/05/2017, n. 107
- L.R. 05/04/2016, n. 6
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 06/05/2013, n. 5
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 15/03/2011, n. 4
- L.R. 05/01/2011, n. 1
- Avviso di rettifica in B.U. 19.4.2010, n. 30
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Art. 1 - Obiettivi della legge1. La presente legge è finalizzata: a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni: a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008; b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente “nonché |
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Art. 3 - Casi di esclusione1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 “6-bis” N2 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano: a) realizzati in assenza o in difformità al titolo “abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;”N2 b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee d |
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Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici: a) edifici residenziali uni-bifamiliari; b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi; c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto. N7 2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito: a) su edifici residenziali come definiti all’articolo 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo; N4 b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta ec |
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Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, “da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.” N2 2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito: a) “nel caso di” N2 edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo; b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati; |
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Art. 6 - Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato |
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Art. 6-bis - Interventi edilizi in zona agricola |
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Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione sociale. 2. Al riguardo “le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento”,N2 anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, “con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/90”,N2 in deroga agli strumenti urbanistici vigenti “relativo agli” N2 ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive. 3. Al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualifi |
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Art. 7 bis - Recupero dei complessi produttivi dismessi1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, N34 in applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito d |
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Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata: a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”; b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”; c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”; d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”; |
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Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato “oggetto d’intervento”.N2 La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Min |
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Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 91. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori. 3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell� |
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Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese |
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Art. 11-bis - Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e quello di eruzione del Vesuvio e di salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell’ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ricadenti nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e nella zona rossa del “Piano di Emergenza dell’area vesuviana” del dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda |
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Art. 12 - Norma finale e transitoria1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4. 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022 N41.N39 |
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Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
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