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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 12/04/1983, n. 18
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- L.R. 15/10/2012, n. 49
- L.R. 15/02/2001, n. 5
- L.R. 09/08/1999, n. 54
- L.R. 03/03/1999, n. 12
- L.R. 03/03/1999, n. 11
- L.R. 23/09/1998, n. 89
- L.R. 27/04/1995, n. 70
- L.R. 26/02/1993, n. 13
- L.R. 05/09/1991, n. 59
- L.R. 03/04/1991, n. 14
- L.R. 24/04/1990, n. 47
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - Obiettivi e finalità della legge1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché di ogni altra funzione e competenza spettante allo Stato nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione tutela e trasformazione del territorio con le seguenti finalità: 1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione socio - economica della Regione; 2) la pr |
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Art. 2 - Soggetti e livelli di pianificazione1. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo sono assicurati dall'azione della Regione, della Provincia, dei Comuni |
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TITOLO II - NORME SULLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO I - PIANIFICAZIONE REGIONALE E SOVRACOMUNALE |
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Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale - Contenuti1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del programma di Sviluppo Regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni. 2. Il QRR ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. 3. Esso definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. A questo fine il QRR, direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo art. 6, che ne costituiscono parte integrante: |
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Art. 4 - Quadro di Riferimento Regionale - Procedimento formativo1. La Regione adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento preliminare del QRR nel rispetto delle finalità e contenuti di cui ai precedenti articoli. 2. Entro 10 gg. dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul BURA e inviato alle Province, agli Enti locali, |
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Art. 5 - Quadro di Riferimento Regionale - Adeguamenti1. Gli adeguamenti del QRR possono essere promossi dalla Regione, da una o più Province, dai Comuni in numero non inferiore a quell |
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Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso. 2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale. |
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Art. 6-bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali. 2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione n |
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Art. 7 - Piano Territoriale1. Il Piano Territoriale costituisce l'articolazione territoriale del QRR a livello di ciascuna provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 3. 2. Il PT riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a); 3. Il PT, tenendo conto degli ambiti fissati dal QRR: a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difes |
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Art. 8 - Piano Territoriale - Procedimento formativo1. Il Consiglio Provinciale adotta un documento preliminare di pianificazione per la elaborazione del PT, entro 120 giorni dall'approvazione del QRR. 2. Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare è depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio". L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on line a diffusione regionale, sul BURAT e negli Albi pretori telematici della Provincia e dei Comuni e interessati. N64 |
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Art. 8-bis - Disciplina dell'accordo di programma1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90. 2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla Regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90. |
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Art. 8-ter - Contenuti dell'accordo di programma1. L'accordo di programma deve prevedere: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi; b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione; |
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TITOLO II - NORME SULLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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SEZIONE I - PIANIFICAZIONE GENERALE |
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Art. 9 - Piano Regolatore Generale - Contenuti1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge. N1 2. Il PRG, con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio. 3. Il Piano Regolatore Generale: a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal PT; b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socio - economica del territorio comunale; c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeolo |
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Art. 10 - Piano Regolatore Generale - Procedimento01. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione |
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Art. 11 - Piano regolatore Generale - Procedimento di approvazione1. Il piano regolatore generale è approvato dal Consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il PRG si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa a |
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Art. 12 - Piano Regolatore Esecutivo - Principi e contenuti1. I Comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale.N1 2. Il PRE: - disciplina l'intero territorio comunale; - ha un arco di validità temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione; - ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente art. 9, comma 3°; - si attua attr |
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Art. 13 - Piano Regolatore esecutivo. Procedimento1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11. |
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Art. 14 - Piano Regolatore EsecutivoAbrogato |
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Art. 15 - Efficacia del PRG e del PRE in attesa di approvazione |
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Art. 16 - Regolamento edilizio1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi: a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita; b) N20 |
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Art. 17 - Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano: a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti; |
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TITOLO II - NORME SULLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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SEZIONE II - PIANI ATTUATIVI |
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Art. 18 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica1. I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti: |
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Art. 19 - Piani particolareggiati - Contenuti1. I Piani Particolareggiati devono indicare: a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale; b) la delimitazione del piano; c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico - artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezi |
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Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge 142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64 ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale. 2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni. 3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in l |
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Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del piano regolatore general |
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Art. 22 - Disciplina della lottizzazione |
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Art. 23 - Piani di lottizzazione1. I piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1. 2. N6 3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorsi 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi "di avvio del procedimento"N46 ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, d |
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Art. 23-bis - Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/20011. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 |
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Art. 23-ter - Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate |
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Art. 24 - Piani delle zone da destinare all'Edilizia di tipo Economico e Popolare |
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Art. 25 - Piani delle Aree da destinare ad Attività Produttive1. I Comuni sprovvisti di Piani per Attività Produttive sono obbligati, qualora ciò sia previsto alle diverse scale dal QRR e dal PT, anche su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione senza dover acquisire la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 2 |
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Art. 26 - Comparto1. Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei Piani di Recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni "con delibera di Giunta" |
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Art. 27 - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio1. Il Piano di Recupero del Patrimonio edilizio esistente( PRPE) di cui agli artt. 27 e segg. della legge 5 agosto 1978, n. 457, svolge, all'interno dei centri edificati, la funzione del Piano particolareggiato e del Piano di zona per l' |
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Art. 28 - Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico ed Edilizio esistente - categorie di degrado1. Agli effetti della individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono definite le seguenti categorie di degrado: a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standards di cui al DM 2 aprile 19 |
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Art. 29 - Elaborati del Piano di Recupero1. Fanno parte del Piano di Recupero i seguenti elaborati: a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piani particellari delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scal |
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Art. 30 - Interventi edilizi |
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Art. 30-bis - Programma integrato d'intervento1. Il programma integrato ha le seguenti finalità: a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione; b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione. 2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente. |
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Art. 30-ter - Programma di recupero urbano1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni prima |
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Art. 30-quater - (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)1. Nell’ambito degli interventi |
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TITOLO III - PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
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CAPO I - NORME ATTINENTI IL PROCEDIMENTO, LA FORMAZIONE E LA REGOLARITÀ DEGLI ATTI |
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Art. 31 - Formazione automatica degli atti |
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Art. 32 - Decorrenza dei termini1. Tutti i termini previsti da norme della presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i quali sia richiesto il visto di legi |
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Art. 33 - Variazione degli strumenti urbanistici1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. 2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; c) gli adeguamenti, entro il 10% della superficie territoriale, di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo; |
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Art. 34 - Documentazione e copie1. In tutte le ipotesi della presente legge in cui si preveda la presa visione da parte del pubblico di atti o documenti di piano, c |
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Art. 35 - Norme sulla trasparenza amministrativa1. Prima dell'adozione del PRG e del PRE, o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agl |
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Art. 35-bis - Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione |
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TITOLO III - PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
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CAPO II - NORME PER LA PROGETTAZIONE |
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Art. 36 - Disciplinare - tipo di progettazione |
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TITOLO IV - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI |
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CAPO I - CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE |
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Art. 37 - Comitato regionale tecnico amministrativo1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il comitato regionale tecnico amministrativo (CRTA) che si articola in quattro Sezioni urbanistiche provinciali. 2. Il comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed esercita, in generale ogni altra funz |
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Art. 38 - Comitato regionale tecnico amministrativo. Composizione1. Il comitato regionale tecnico amministrativo è formato da: a) il componente della Giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del comitato, con funzioni di presidente; |
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Art. 39 - Comitato per il Territorio e l'Ambiente |
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Art. 40 - Sezione Pianificazione |
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Art. 41 - Sezione Legislativa e Vigilanza |
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Art. 42 - Sezioni Urbanistiche Provinciali1. Ciascuna Sezione urbanistica provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio provinciale, e da |
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Art. 43 - Segreteria degli Organismi Consultivi1. Le funzioni di Segretario degli Organismi Consultivi, di cui ai precedenti articoli sono svolte da Funzionari regionali o provinc |
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Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA1. I componenti del comitato regionale per il territorio e l'ambiente e delle Sezioni provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza |
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Art. 45 - Partecipazione alle sedute a titolo consultivo1. Alle sedute del "CRTA" e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica, del Provveditorato Regio |
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Art. 46 - Servizio Urbanistico Provinciale1. Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento dell'attività tecnico - consultiv |
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Art. 47 - Incompatibilità, Astensione e Decadenza1. Non possono far parte in qualità di esperti del "CRTA" e delle sue articolazioni funzionali i Sindaci e gli Assessori in carica nei Comuni della Regione, né i Presidenti e gli Assessori delle Province. 2. I Consiglieri Comunali e Provinciali nonché i componenti delle commissioni Edilizie ed Urbanistiche Comunali e quanti abbiano carichi pendenti con il Comune in materia di urbanistica, non possono deliberare né in sede consultiva né in sede decisionale sugli atti di pianificazione ai quali comunque abbiano concorso nella fase formativa. |
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TITOLO IV - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI |
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CAPO II - DISCIPLINA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI |
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Art. 48 - Formazione della volontà collegiale1. Gli Organismi collegiali chiamati a concorrere, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, so |
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Art. 49 - Calendario e articolazione dei lavori1. Il Presidente del CRTA ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del Cons |
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Art. 50 - Commissione Istruttoria1. La Commissione Istruttoria esamina, presso le sedi della Regione o della Provincia gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti connessi. |
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Art. 51 - Istruttoria1. N1 2. Secondo l'ordine prestabilito dal calendario dei lavori, gli Uffici preposti svolgono la ricognizione preliminare del contenut |
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Art. 52 - Ordine del giorno delle sedute1. Il Presidente, per ogni seduta del "CRTA" e delle Sezioni, formula un ordine del giorno dei lavori; ne dà comunicazione ai Compo |
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Art. 53 - Verbalizzazione delle sedute1. Le sedute degli Organismi tecnico - consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, località, N1, Commissione Ist |
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Art. 54 - Parere, efficacia e sospensione dei termini |
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Art. 55 - Pubblicazione dell'attività degli Organismi consultivi1. Le Segreterie del "CRTA" e delle Sezioni, coadiuvate dagli Uffici del Settore, sono tenute ad aggiornare mensilmente lo schedario |
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TITOLO IV - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI |
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CAPO III - DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI |
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Art. 56 - Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo1. Allo svolgimento delle attività in materia urbanistica e pianificazione territoriale, adempiono i Servizi, gli Uffici e le Unità operative del I Dipartimento della Giunta Regionale - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio e quelli istituiti presso le Province per: |
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TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA |
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Art. 57 - Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze1. Dalla data di prima adozione di ogni atto e documento di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazioni e di |
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Art. 58 - Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati1. A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, "Giunta provinciale su parere della Sezio |
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Art. 59 - Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche1. Il termine di cui al penultimo comma dell'a |
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TITOLO VI - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
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CAPO I - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE |
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Art. 60 - Concessione edilizia1. È legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti predetti anche i legittimi possessori o detentori dell'immobile. 2. Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale. 3. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. 4. L'atto di impegno unilaterale e le convenzioni previsti dagli artt. 7 - 8 della legg |
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Art. 61 - Mappa degli asservimenti di aree1. Presso l'Ufficio Tecnico comunale o, in mancanza, presso la Segreteria Comunale, è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate. |
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Art. 62 - Controllo partecipativo1. Chiunque ha diritto di prendere visione, presso gli Uffici comunali, delle domande e dei relativi progetti e delle concessioni ed |
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Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione |
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Art. 64 - Deroghe degli strumenti urbanistici generali |
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TITOLO VI - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
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CAPO II - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (PPA) |
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Art. 65 - Dimensionamento e contenuti1. Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi:N1 a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio - economica; b) ind |
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Art. 66 - Formazione ed approvazione1. N1 2. Il PPA adottato è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione presso la Segreteria Comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso al pubblico a mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche in altre for |
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Art. 67 - Effetti1. In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti, il Comune, ove non ritenga di inserire le relative aree ed immobili nel successivo PPA, procede all'esproprio degli stessi ai sensi dell'art. 13, 6° comma della legge 28.1.1977, n. 10. Le aree espropriate conservano la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente. |
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TITOLO VII - TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI |
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Art. 68 - Principi generali ed ambito di applicazione1. Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto - co |
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Art. 69 - Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici1. Il PT, il PRG ed il PRE hanno lo specifico compito di: a) individuare, anche in riferimen |
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Art. 70 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali1. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 mc. per mq.; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc. N57 2. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini. |
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Art. 71 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo1. Sono considerati manufatti connessi |
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Art. 72 - Impianti produttivi nei suoli agricoli1. Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni: |
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Art. 73 - Agriturismo1. Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regi |
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Art. 74 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali1. In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei |
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TITOLO VIII - ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE E COMUNI |
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Art. 75 - Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province1. La Provincia esercita le seguenti attribuzioni e funzioni delegate: a) N72 b) cura gli adempimenti relativi alla formazione ed alla adozione dei Piani Territoriali e dei relativi adeguamenti; |
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Art. 76 - Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni |
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TITOLO IX - NORME TRANSITORIE |
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CAPO I - NORME PER LA TUTELA E LA TRASFORMAZIONE DELL'AMBIENTE |
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Art. 77 - Principi generali e norme di rinvio |
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Art. 78 - Centri Storici1. I Centri Storici sono definiti, nel PRG, nel PRE e nelle NUE, attraverso analisi: - sullo stato di conservazione della struttura urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici e formali; |
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Art. 79 - Tutela delle riserve boschive1. È vietata ogni attività di trasformazione urbanistica: a) nelle aree che risultin |
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Art. 80 - Tutela delle coste1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni. N51 2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi. 3. Lungo i corsi d’acqua riportati nell’allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modi |
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Art. 81 - Tutela dei parchi, delle riserve e della flora |
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Art. 82 - Tutela dell'ambiente insediato1. I PRG, i PRE per gli interventi a concessione diretta ed i piani attuativi devono comprendere: - l'indicazi |
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Art. 83 - Attività estrattive e di escavazione |
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TITOLO IX - NORME TRANSITORIE |
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CAPO II - NORME PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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Art. 84 - Principi generali |
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Art. 85 - Funzionamento degli Organismi Consultivi1. Tutte le disposizioni della presente legge contenenti norme sulla costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture pu |
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Art. 86 - Prima formazione del QRR |
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Art. 87 - Pianificazione di settore1. Prima della formazione del P.T. di cui agli articoli 7 e seguenti, i Piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale ed i Piani urbanistici delle Comunità Montane sono adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di Settore e dei Progetti speciali territoriali. 2. Alla data di approvazione del P.T., i Piani medesimi cessano la loro efficacia. 3. I Piani Regolatori Territoriali (P.R.T.) delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale costituiscono Piani d'Area del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'articolo 19, comma 1. 4. Il P.R.T. di cui al comma 3 è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territor |
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Art. 88 - Prima formazione del PT1. In sede di prima formazione del PT con il procedimento di cui al precedente art. 8 le Province debbono utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai |
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Art. 89 - Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali1. Nei Comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968, n. |
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Art. 90 - Pianificazione attuativa1. Fino all'approvazione del PT gli strumenti urbanistici attuativi approvati ed in corso di esecuzione all'entrata in vigore della |
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Art. 91 - Criteri per la pianificazione comunale1. Fino all'approvazione dei PT, i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti Urbanistici Generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli Strumenti previgenti - ancorché annullati in sede giurisdizionale - debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento: a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del Piano |
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Art. 92 - Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione |
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Art. 93 - Prima fase di attivazione delle Sezioni Urbanistiche Provinciali |
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Art. 94 - Corredo cartografico degli strumenti urbanistici |
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Art. 95 - Norma finanziaria1. Per l'iniziale perseguimento delle finalità di cui al punto 10 del precedente art. 1, è stanziata, per l'anno 1982, la somma di L. 300.000.000. 2. Al relativo onere, si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982: |
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Art. 96 - Finanziamenti di opere pubbliche |
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Art. 97 - Norma finale1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge. |
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