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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 04/03/2016, n. 8
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L. R. Abruzzo 04/03/2016, n. 8
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Art. 1 - Art. 3 Omissis
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Art. 4 - (Modifiche alla L.R. 23/2011)1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono inseriti i seguenti commi: “7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione |
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Art. 5 - (Modifiche alla L.R. 28/2011 e alla L.R. 23/2015)1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2: 1) al comma 4 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali” e le parole “tra le quattro province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica” sono sostituite dalle parole: “(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta”; 2) al comma 5 le parole “delle Province” sono soppresse; b) all’articolo 7: 1) al comma 1 la parola “Provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”; 2) al comma 5 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”; c) all’articolo 8: 1) al comma 1 la parola “Provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”; 2) al comma 2 le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale”; 3) al comma 4 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”; 4) al comma 5 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali” e la parola “15” è sostituita dalla parola “30”; 5) al comma 7 le parole “e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,” sono soppresse e le parole “provinciale competente ai sensi della presente legge” sono sostituite dalle parole: “regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell’art. 15”; d) all’articolo 9, comma 1, le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”; e) all’articolo 10: 1) al comma 2 le parole � |
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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Allegati Omissis
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20/11/2024
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