I commi 1 e 2 dell’articolo 24 sono stati abrogati dalla L.R. 03/03/1999, n. 11 e così recitavano: “1. Sono obbligati alla redazione del PEEP i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. L'estensione delle zone da includere nei Piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere, in termini volumetrici, inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato." Rimane salva la possibilità per i Comuni non obbligati al PEEP, di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata indicazione in aderenza alle previsioni del P.T."

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