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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 11/12/2009, n. 30
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- L.R. 09/09/2011, n. 21
- L.R. 01/02/2011, n. 2
- L.R. 12/02/2010, n. 6
- L.R. 22/01/2010, n. 3
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, anche in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, recepita con |
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Art. 2 - (Interventi edilizi su singole unità immobiliari)1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che alla data del 31 dicembre 2014 abbiano completato le strutture portanti come attestato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa comunale vigente. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data del 31 dicembre 2014 N70. Il calcolo del 20 per cento del volume esistente, se destinato ad uso residenziale, deve essere riferito al volume complessivo urbanistico effettivo, ossia comprensivo di tutto l’edificato entro e fuori terra, a destinazione sia abitativa che pertinenziale. Il volume o superficie sono quelli risultanti dal titolo abilitativo che ha legittimato l’edificazione. Il calcolo del 20 per cento della superficie coperta, per edifici adibiti ad uso diverso da abitazione, si intende riferito a ciascun livello di costruzione. N28 2. L'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti, come attestato dal direttore dei lavori, è consentito nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso, nel caso in cui la prestazione energetica dell'intero edificio o unità immobiliare, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sia migliorata di quanto necessario per passare alla classe C o dalla classe C ad una superiore, come da certificazione da allegare alla documentazione progettuale relativa al titolo abilitativo previsto. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o co |
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Art. 2-bis - (Interventi per il recupero degli edifici ricadenti nei centri storici) |
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Art. 3 - (Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)1. Per l’efficace perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione totale o parziale degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del "31 dicembre 2014"N29. N14 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici N34comunali, N35 sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, che prevedano aumenti fino al 35 per cento del volume esistente o demolito per gli edifici destinati ad uso residenziale e fino al 35 per cento della superficie coperta, per quelli adibiti ad uso diverso. Detto incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d’uso finale che acquisirà l’immobile. N14 "Per la determinazione del volume esistente e della superficie trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge."N36 |
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Art. 3-bis - (Recupero edilizio su aree a rischio idraulico e/o di frana)1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate a rischio elevato (R3 della classificazione PAI) ed estremamente elevato (R4 della classificazione PAI) idraulico e/o di frana, è consentita l'integrale demolizione e la ricostruzione in zona territoriale non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico o di superficie del 100 per cento, purché il trasferimento di cubatura sia regolato con atto pubblico trascritto, avvenga |
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Art. 3-ter - (Recupero e riqualificazione urbana)1. E' concessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, una volumetria aggiuntiva |
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Art. 4 - (Interventi a favore del turismo e delle attività sportive)1. Per incrementare i flussi turistici regionali, è consentito, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3, a coloro che hanno attivato o intendono svolgere attività ricettive, realizzare strutture sportive, anche non omologate, con annessi locali complementari, nonché locali fuori terra di servizio alle attività sportive quali uffici gestionali, magazzini, depositi funzionali per attrezzature e locali tecnici, la cui consistenza non deve superare, in quanto parole complementari o di servizio, 200 metri quadrati con esonero dal pagamento degli oneri come per i volumi tecnici. |
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Art. 5 - (Interventi diretti a favorire la rimozione dell’amianto)1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 beneficiano di un’ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bon |
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Art. 6 - Interventi straordinari per la realizzazione di nuovi programmi costruttivi e di interventi per l'edilizia ricettivo-complementare1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di privati, imprese o consorzi, di programmi costruttivi finalizzati alla richiesta di nuove abitazioni da parte di cooperative edilizie e/o sociali. N83 2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati nelle zone C ed F come definite dal D.M. n. 1444/1968 e nelle zone bianche per avvenuta decadenza dei vincoli quinquennali e nelle aree, anche solo perimetrate, destinate a recupero urbanistico ai sensi della |
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Art. 7 - (Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e/o fotovoltaici)1. Non concorrono a formare cubatura o superficie coperta le pensiline, le tettoie ed i tetti realizzati o da realizzare, per una superficie massima pari al piano di calpestio esistente ed a condizione che l'altezza media non superi la misura di metri 2,5 a servizio degli edifici esistenti alla data del 31/12/2017, finalizzati all'installazione o all'ampliamento di impianti ad essi funzionalmente connessi, solari o fotovoltaici così come definite dalla normativa vigente |
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Art. 7-bis1. Sono consentiti, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3 situati in zona E, come definita all' artico |
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Art. 8 - (Titolo edilizio e relativo procedimento)1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono realizzati nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 23-bis del DPR n. 380/2001, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).N26 1-bis. Sono recepite dalla presente norma regionale le nuove disposizioni di modifica ed integrazione del T.U. sull'Urbanistica di cui al dPR n. 380/2001, emanate con d. lgs. n. 222/2016 riguardanti i titoli abilitativi e le certificazioni relative. Sarà consentito l'utilizzo dello strumento della CILA per opere di manutenzione straordinaria riguardanti anche modifiche prospettiche dei fabbricati che non implichino aumenti di volume e di destinazione d'uso. |
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Art. 9 - (Oneri)1. Per gli interventi di cui all' articolo 2 il contributo del costo di costruzione "e gli oneri concessori"N64, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 40 per cento. 2. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, il contributo del costo di costruzione "e gli oneri concessori"N64, ave dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo incremento di volume, ridotto dell'80 per cento. 3. Il cost |
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Art. 10 - (Elenchi)1. I Comuni provvedono ad istituire l’elenco degli interventi realizzati ai sensi degli |
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Art. 11 - (Ambito di applicazione)1. La segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il [31 dicembre 2024] N56. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e |
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Art. 12 - (Interventi per favorire l’edilizia scolastica e l’edilizia delle strutture sanitarie pubbliche)1. Al fine di accelerare il conseguimento della qualità e della sicurezza degli immobili scolastici, nonché al fine di garantire in maniera ottimale il diritto allo studio, è consentito il mutamento di destinazione d’uso, attuato anche con esecuzione di opere edilizie, di immobili realizzati in conformità allo strumento urbanistico comunale aventi caratteristiche antisismiche e di sicurezza, adeguati o da adeguare al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed al superamento delle barriere architettoniche ed |
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Art. 13 - (Disciplina del mutamento di destinazione degli immobili)1. Il mutamento di destinazione d’uso, connesso alla realizzazione di opere edilizie, è soggetto al titolo abilitativo previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti. 2. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili edificati o in corso di costruzione conformemente allo strumento urbanistico, connesso alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti trasformazione dell’aspetto esteriore e realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a "segnalazione certificata di inizio attività, anche in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici"N58 ed è sempre ammesso quando: a) intervenga i |
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Art. 14-bis - (Disposizioni per la realizzazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) |
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Art. 14-ter (Interventi per favorire il rilancio del settore edilizio nelle località a forte attrazione turistica) |
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Art. 15 - (Completamento delle opere di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 14)1. Le varianti relative agli interventi costruttivi approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 199 |
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Art. 16 - (Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi, delle destinazioni d’uso degli immobili)1. Ai fini della presente legge si fa riferimento, per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, all |
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Art. 18 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. L’efficacia degli articoli 2 e 3 è differita al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge. |
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18/11/2024
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