Determ. Dir.R. Molise 28/02/2018, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Determ. Dir.R. Molise 28/02/2018, n. 30

Legge regionale n. 30/2009 e ss.mm.ii. Circolare interpretativa del Piano Casa della Regione Molise. Emanazione.
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Testo del provvedimento


DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO “GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI”


VISTI:

- il D. L.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 7 dell’8 aprile 1997 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 10 del 23/03/2010 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle st

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Circolare interpretativa del Piano Casa della Regione Molise


Premessa

Dall’entrata in vigore della L.R. del Molise n. 30/2009 e delle successive modifiche si è assistito all’applicazione non uniforme della norma da parte dei comuni della Regione. Il Legislatore regionale è stato costretto ad intervenire più volte, sia per modificarne aspetti ritenuti più idonei alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, sia per chiarirne le modalità applicative.

Nonostante questo, da parte delle strutture tecniche comunali permangono perplessità applicative, rappresentate in continue richieste di precisazioni al Dipartimento IV che, in definitiva, ricadono a carico dei cittadini e delle imprese interessate, determinando ritardi notevoli, che rischiano di vanificare l’effetto perseguito dalla Legge Regionale sul Piano Casa.

A tal fine, con la presente Circolare interpretativa, la Regione Molise intende offrire a tutte le Amministrazioni comunali una chiave di lettura univoca della Legge Regionale, in modo da garantirne una più semplice applicazione ed evitare che dubbi interpretativi rappresentati, a seguito di richieste, possano portare a determinazioni non uniformi sull’intero territorio regionale.

Saranno prese in esame solo quelle disposizioni la cui applicazione è parsa più problematica ed ha condotto le varie Amministrazioni comunali a risoluzioni differenti e tal volta addirittura diametralmente opposte.

Con il presente documento si chiede alle Amministrazioni comunali di attenersi ai seguenti criteri interpretativi. Qualora dovessero sorgere ulteriori problematiche, non contemplate nella presente Circolare, o comunque ulteriori dubbi applicativi, il Dipartimento IV è a disposizione dei Comuni per rendere ulteriori chiarimenti, i quali saranno adeguatamente diffusi per garantire trasparenza, parità ed univoca applicazione della Legge.

La trattazione è svolta per articoli che hanno determinato le maggiori criticità.


Con tale disposizione si persegue la finalità di migliorare la condizione abitativa, anche creando nuove unità immobiliari nonché realizzando interventi sul patrimonio edilizio esistente, che possano determinare un miglioramento dell’efficientamento energetico, strutturale, di salubrità degli ambienti. Tale norma persegue altresì l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di materiali locali tradizionali.


Il I° comma

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che per tutti gli edifici esistenti e per quelli in corso di costruzione, che abbiano almeno completato le strutture portanti al 31/12/2014, sia riconosciuta la possibilità di un loro ampliamento nel limite del 20% del volume o del 20% della superficie coperta, a seconda della loro destinazione ad uso residenziale o meno. Tale ampliamento è riconosciuto alla generalità degli edifici senza che vi sia la necessità di realizzare alcuna opera migliorativa sull’immobile esistente. Nel calcolo del volume o della superficie coperta da ampliare non dovranno essere computate unicamente quelle parti di edificio che costituiscono i cd. volumi tecnici. Ai fini dell’ampliamento dovranno essere computate anche le pertinenze degli edifici.


I Commi 2, 3 e 3 bis

Tali disposizioni prevedono degli ulteriori ampliamenti che si vanno ad aggiungere al 20% di ampliamento previsto dal comma precedente. In particolare il comma 2 prevede un ulteriore ampliamento del 10% del volume o della superficie coperta (a seconda della destinazione dell’immobile) in caso di miglioramento energetico. Il Comma 3 prevede un ulteriore 10% di ampliamento del volume o della superficie per l’uso di materiali tradizionali. Il Comma 3 bis prevede, rispettivamente, un ulteriore ampliamento del 10% e del 20% in caso di interventi sull’edificio esistente, che determinino un miglioramento sismico o un adeguamento sismico.

Le predette percentuali di ampliamento possono essere utilizzate cumulativamente o alternativamente tra loro. In sintesi l’ampliamento base del 20%, di cui al comma 1, potrà essere cumulato indistintamente con il 10% previsto per il miglioramento energetico, con il 10% per interventi che prevedano l’uso di materiali tradizionali e con le premialità previste per il miglioramento o adeguamento sismico senza alcun obbligo di conseguenzialità e progressività. Dunque può essere ammesso un intervento che preveda il solo utilizzo del 20% di ampliamento di cui al comma 1, cumulandolo con il 10% previsto dal comma 3, senza così eseguire alcun intervento sull’edificio esistente, di cui ai commi 2 o 3 bis.


Il Comma 5

Tale norma prevede che l’ampliamento possa essere realizzato oltre che in sopraelevazione ed in contiguità anche su un diverso lotto di terreno adiacente. Dispone la norma che per lotto adiacente debba intendersi anche quello separato da un terreno interposto purché il medesimo (terreno interposto) non divida i due fondi per oltre 250 mt.

Tale Comma 5, prevedendo la realizzazione dell’ampliamento anche su lotti adiacenti, consente l’edificazione di autonomi immobili senza alcun limite circa il numero di unità immobiliari e/o edifici da poter realizzare. La norma prevede altresì che il lotto adiacente possa avere una qualsiasi destinazione di zona. L’unico divieto è posto per le aree inedificabili e per le zone agricole.

L’art. 7 della L.R. 1/2018 ha modificato il citato art. 2 comma 5 della L.R. 30/2009 precisando che per aree inedificabili devono intendersi solo quelle in cui sussista un divieto legislativo di edificabilità (ad esempio zone di rispetto) oppure quelle aree per le quali lo strumento urbanistico imponga un divieto assoluto di edificabilità con finalità sostanzialmente espropriativa la cui vigenza non sia decaduta per decorso termine del quinquennio previsto dall’art. 9 del dPR 327/2001.

Il citato comma 5 prescrive ancora che l’immobile da realizzare attraverso l’ampliamento potrà avere, indistintamente, una delle seguenti destinazioni d’uso: residenziale, turistico-ricettiva, commerciale, produttiva e direzionale. Ciò prescindendo, dunque, dalla destinazione dell’immobile oggetto di ampliamento.

Il citato comma prosegue prevedendo che tali ampliamenti, ove eseguiti in sopraelevazione non si considerino quali nuove costruzioni, al fine del rispetto delle distanze tra edifici, delle fasce di rispetto, facendo comunque salve le disposizioni nazionali inderogabili.


Il Comma 6

Tale norma prevede l’ipotesi in cui i proprietari di edifici, riuniti in condominio, anziché e

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