Sent. C. Stato 07/04/2010, n. 1967 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 07/04/2010, n. 1967

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate o controllate - Prova -Accertamento in contraddittorio - Necessità
1. Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.

1. Conf. C. giust. CE, IV 19 maggio 2009, C-538/2007 C. Stato VI 26 febbraio 2010 n. 1120 R VI 25 gennaio 2010 n. 247.[R=WCS25GE10247] 1a. (GARA-AMM.3) - Ved. C. Stato V 4 marzo 2010 n. 1265 R (Criterio di individuazione delle imprese collegate, ai fini della eventuale esclusione da gara d’appalto); VI 26 febbraio 2010 n. 1120 R (Mancata attivazione di sub-procedimento di accertamento delle imprese collegate e controllate - Illegittima esclusione dalla gara d’appalto); VI 9 febbraio 2010 n. 530 R (Imprese collegate e controllate - Nozione); V 17 settembre 2009 n. 5578 R (Il divieto di partecipazione a gara d’appalto di imprese collegate si applica anche quando la situazione di controllo sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante alla gara ma in grado di esercitare l’influenza dominante ex art. 2359 C.c.); VI 20 luglio 2009 n. 4504 R (L’esclusione di alcune imprese da una gara d’appalto deve essere annotata e pubblicata, ex art. 27, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, nel Casellario informatico); C.giust. CE 19 maggio 2009 n. C-538/07 (Secondo il diritto comunitario è inammissibile, da parte di uno Stato membro, il divieto assoluto di partecipazione a gare d’appalto per imprese collegate o controllate); C.Stato V 6 aprile 2009 n. 2139 R (Il divieto di partecipazione a gare d’appalto per imprese controllate ex art. 2359 C.c. va esteso a tutti i collegamenti sostanziali); IV 12 marzo 2009 n. 1459 R e VI 5 dicembre 2008 n. 6037 R (1. Imprese fra loro collegate sono anche le imprese partecipanti alla gara controllate da un terzo non partecipante; 2. Imprese collegate possono essere considerate due imprese, partecipanti ad una stessa gara, appartenenti ad un’unica società madre); VI 7 ottobre 2008 n. 4850 R (L’esclusione delle imprese è consentita, benché non si trovino in posizione di controllo ex art. 2359 Cod. civ., in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, anche se manca una apposita clausola nel bando); V 8 settembre 2008 n. 4267 R (È possibile l’individuazione di ipotesi di «collegamento sostanziale» fra imprese concorrenti ad una gara, diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 10, c.1 bis, L. 94/109, con conseguente divieto di partecipazione alla gara); V 20 agosto 2008 n. 3982 R e Csi 6 maggio 2008 n. 412 R (Cause di esclusione dalla gara oltre i casi di cui all’art. 2359 Cod. civ. sono anche le ipotesi non codificate di «collegamento sostanziale»); V 7 settembre 2007 n. 4721 R e VI 23 giugno 2006 n. 4012 R (Sulla sussistenza del collegamento «sostanziale» che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate); Csi 23 luglio 2007 n. 702 R (Nozione di imprese collegate); VI 4 giugno 2007 n. 2950 R (Una interpretazione utile della ratio su cui è fondato il divieto di partecipazione alla gara di imprese collegate); V 20 marzo 2007 n. 1328 [R=WCS20M071328] (Individuazione di imprese controllate); V 12 febbraio 2007 n. 554 R (Indicazione di imprese collegate tratta dalla mancata dichiarazione del «collegamento sostanziale» tra imprese, accertato mediante annotazione nel Casellario informatico nei confronti delle imprese partecipanti alla gara); III 26 settembre 2006 n. 1302 R (1. Esclusione dalla gara ex L. 94/109 nei casi di influenza dominante ex art. 2359 C.c. e in ogni caso di reciproca influenza fra imprese partecipanti alla gara. - 2. L’esclusione dalla gara di imprese collegate deve essere pubblicata nel Casellario informatico); C. Stato VI 30 ottobre 2006 n. 6449 [R=WCS30O066449] (Sui provvedimenti di esclusione delle imprese collegate o controllate ed il loro inserimento nel casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici); VI 14 giugno 2006 n. 3500 [R=W]CS14G063500 [1. Il collegamento fra le imprese non è solo quello previsto dall’art. 2359 Cod. civ.: non possono escludersi altre ipotesi di collegamento o controllo societario; 2. Il collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla P.A. va segnalato al Casellario informatico, ex art. 27, c. 1, lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34]; V 24 marzo 2006 n. 1529 R (Legittimità dell’esclusione dalla gara di impresa associata a consorzio che partecipa alla stessa gara); Csi 27 luglio 2005 n. 470 R (1. Le situazioni di controllo diretto sono indicate nell’art. 2359 C.c.; 2. Le forme di collegamento non sono solo quelle stabilite dall’art. 2359, ma possono essere anche quelle ex lex specialis della gara d’appalto; 3. La normativa sulle imprese collegate si applica, oltre che alla società, anche alle imprese individuali). Ved. anche «Imprese controllate ed imprese collegate»

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