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Sent.C. Stato 23/06/2006, n. 4012

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Condizioni - Collegamento sostanziale.
1. In una gara d’appalto ll.pp., il collegamento «sostanziale» che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate sussiste quando da una serie di elementi univoci risulta che le offerte presentate sono riconducibili ad un unico centro di interesse, e, dunque, ad un unico centro decisionale, che è in grado di fissare offerte tra loro coordinate al fine di influire sull’esito della gara a proprio vantaggio. Occorre quindi la ricorrenza di una pluralità di elementi, da cui possa con sufficiente certezza evincersi che le offerte sono provenienti da soggetti che, in quanto legati da una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti dal legislatore capaci di formulare offerte contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità.

Ved. C. Stato VI 14 giugno 2006 n. 3500 R [1. Il collegamento fra le imprese non è solo quello previsto dall’art. 2359 Cod. civ.: non possono escludersi altre ipotesi di collegamento o controllo societario - 2. Il collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla P.A. va segnalato al Casellario informatico, ex art. 27, c. 1, lett. t) D.P.R. 2000/34]; V 24 marzo 2006 n. 1529 R (Legittimità dell’esclusione dalla gara di impresa associata a consorzio che partecipa alla stessa gara); Csi 27 luglio 2005 n. 470.R

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