Sent. C. Stato 06/09/2010, n. 6469 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 06/09/2010, n. 6469

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate e/o controllate
1. Negli appalti LSF, mentre nel caso di controllo ex art. 10, c. 1 bis, L. 94/109 opera un meccanismo di presunzione «iuris et de iure» circa la sussistenza della turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti, tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. Di conseguenza, è consentito alla Stazione appaltante prevedere e comminare l’esclusione delle offerte quando specifici elementi oggettivi e concordanti inducano a ritenere la sussistenza di situazioni, non riconducibili alle forme di collegamento societario di cui all’art. 2359 Cod. civ., capaci di alterare la segretezza, la serietà e l’indipendenza delle offerte, purché l’individuazione non oltrepassi il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nella autentica concorrenza tra le offerte.

1. Conf. C. Stato V 17 settembre 2009 n. 5578R 1a. (GARA-AMM.3) - Ved. C. Stato VI 7 aprile 2010 n. 1967 R 1n. All’art. 10, c. 1 bis, L. 94/109 corrisponde l’art. 34, c. 2, Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.R
(Cod. civ. art. 2359; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis)

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