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Sent.C. Stato 12/02/2007, n. 554

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Per mancata dichiarazione del «collegamento sostanziale» annotato nel Casellario informatico - Legittimità.
1. La mancata dichiarazione del «collegamento sostanziale» tra imprese accertato mediante annotazione nel Casellario informatico nei confronti delle imprese partecipanti alla gara, e non dichiarato dalle stesse, costituisce una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, lett. h), ed essendo tale dichiarazione precedente alla gara stessa, costituisce, di per sé, motivo di esclusione, indipendentemente dalla rilevanza che tale collegamento potrebbe avere sulla gara.

1a. - Ved. C.Stato III 26 settembre 2006 n. 1302/06 R
[D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75, c. 1, lett. h); R D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 27, c.2, lett. t)] R

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