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Sent.C. Stato 05/12/2008, n. 6037

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate – Condizioni 2. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Due imprese appartenenti ad una società madre partecipanti alla stessa gara
1. La ratio del divieto di partecipazione ad una gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alla gara società controllanti e controllate, ma anche laddove la situazione di controllo delle società partecipanti alla gara sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante, ma in grado, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 C.c. 2. L’appartenenza di due imprese partecipanti ad una stessa gara, ad una unica società madre che detiene le loro quote al 100 %, costituisce sicuramente un elemento di prova da valutare ai fini dell’imputabilità delle due offerte ad unico centro decisionale.

1. Conf. C. Stato VI 4 giugno 2007 n. 2950 R. 2. Conf. C. Stato VI 8 settembre 2008 n. 4285[R=WCS8S084285]; VI 4 giugno 2007 n. 2950 R; VI 13 giugno 2005 n. 3089 R; V 9 dicembre 2004 n. 7894 R; IV 1 ottobre 2004 n. 6367 R; VI 5 agosto 2004 n. 5464 R; VI 22 aprile 2004 n. 2317 R; IV 15 febbraio 2002 n. 923 R; IV 27 dicembre 2001 n. 6424 R. 1a. E 2a. (GARA-AMM.3) - Ved. C. Stato VI 7 ottobre 2008 n. 4850 R (L’esclusione delle imprese è consentita, benché non si trovino in posizione di controllo ex art. 2359 Cod. civ., in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, anche se manca una apposita clausola nel bando); V 8 settembre 2008 n. 4267R (È possibile l’individuazione di ipotesi di «collegamento sostanziale» fra imprese concorrenti ad una gara, diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 10, c.1 bis, L. 94/109, con conseguente divieto di partecipazione alla gara); V 20 agosto 2008 n. 3982 [R=WC20AG083982] e Csi 6 maggio 2008 n. 412 R (Cause di esclusione dalla gara oltre i casi di cui all’art. 2359 Cod. civ. sono anche le ipotesi non codificate di «collegamento sostanziale») e relativa nota 1a. Ved. Anche «Imprese controllate ed imprese collegate». 1n e 2n. Codice civile - Art. 2359 (Società controllate e società collegate) - (c.1) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (c.2) Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. (c.3) Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
1 e 2. [ Cod. civ. art. 2359 (1e2n)]

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