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Sent. C. Stato 22/04/2008, n. 1856

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1. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Pubblicità delle sedute - Obbligo di osservanza - Apertura in segreto dei plichi - Illegittimità. 2. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Procedure di aggiudicazione automatica e valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell’offerta - Commissione giudicatrice. 3. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Settori speciali - Disciplina ex art. 226, D. Leg.vo 163/2006 - Rispetto del principio di pubblicità - Non previsto ma non escluso.

1. È principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi.

2. Nelle gare d’appalto LSF, nell’applicare il principio di pubblicità delle sedute occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime la pubblicità delle sedute è generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Per le seconde occorre tenere presente che, a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, la quale va effettuata in seduta riservata al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.

3. La circostanza per cui, nei settori speciali, l’art. 226 del D. Leg.vo 163/2006, il quale stabilisce i contenuti dell’invito a presentare offerte o a negoziare, non prevede alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune in ogni procedura concorsuale di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l’attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica (art. 97, comma 1, Cost. e art. 1, comma 1 e 1-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241).

1. Conf. C. Stato IV 8 ottobre 2007 n. 5217; VI 22 marzo 2007 n. 1369; V 27 aprile 2006 n. 2370;R V 11 gennaio 2006 n. 28; V 30 agosto 2005 n. 3966; VI 9 giugno 2005 n. 3030;R V 16 marzo 2005 n. 1077; V 11 febbraio 2005 n. 388;R V 18 marzo 2004 n. 1427;R V 9 ottobre 2002 n. 5421. 2. Conf. C. Stato V 11 maggio 2007 n. 2355; V 19 aprile 2007 n. 1790; V 10 gennaio 2007 n. 45; V 7 novembre 2006 n. 6529;VI 11 aprile 2006 n. 2012; V 20 marzo 2006 n. 1445;R V 16 giugno 2005 n. 3166;V 18 marzo 2004 n. 1427;R IV 6 ottobre 2003 n. 5823; V 9 ottobre 2002 n. 5421;VI 14 febbraio 2002 n. 846;V 14 aprile 2000 n. 2235R 3. I «settori speciali» (ex «settori esclusi» del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, abrogato dal D.Lgs. 163/2006) sono quelli di cui agli artt. 206 ss. D.Lgs. 163/2006: Gas, energia termica ed elettricità (art. 208) - Acqua (art. 209) - Servizi di trasporto (art. 210) - Servizi postali (art. 211) - Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi (art. 212) - Porti e aeroporti (art. 213) - Ecc. 1a, 2a, 3a. Ved. Cass. 25 ottobre 2007 n. 22370.


D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, art. 226.

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