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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 158
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 158
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 158
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[Premessa]il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di |
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Art. 2. - Soggetti aggiudicatori1. Sono soggetti aggiudicatori: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni; b) le imprese |
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Art. 3. - Acqua, energia elettrica, gas, energia termica1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabi |
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Art. 4. - Sfruttamento di area geografica1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria. 2. Il Ministro dell'industria |
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Art. 5. - Trasporti1. Rientrano nel settore trasporti: |
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Art. 6. - Telecomunicazioni1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbli |
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Art. 7. - Oggetto degli appalti1. Ai fini del presente decreto si intendono per appalti: a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta a |
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Art. 8. - Appalti esclusi1. Il presente decreto non si applica: a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue; b) agli appalti il cui oggetto é destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non é titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore; c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi s |
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Art. 9. - Valore degli appalti"1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore: a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori; 2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi; b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori; 2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi; c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX: 1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A; 3) a 400.000 eur |
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Art. 10. - Elenchi1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli articol |
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Art. 11. - Modalità di indizione delle gare1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII lettere A, B o C. |
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Art. 12. - Procedure di aggiudicazione1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata. 2. Si intende: |
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Art. 13. - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi: a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente; b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segn |
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Art. 14. - Avviso indicativo annuale1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto. "2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note: a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o s |
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Art. 15. - Sistemi di qualificazione1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema é disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. "2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore". |
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Art. 16. - Accordo quadro1. L'accordo quadro é il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di |
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Art. 17. - Termini per la presentazione delle domande e delle offerteN271. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativ |
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Art. 18. - Capitolati d'oneri e lettere di invito1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile. 2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termin |
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Art. 19. - Prescrizioni tecniche1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. 2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistano. 3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità. 4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle |
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Art. 20 - Piani di sicurezza1. Il soggetto aggiudicatore é tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorità o |
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Art. 22. - Capacità di concorrere alle gare"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano: a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni; b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni; c) per gli |
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Art. 23. - Riunioni di imprese1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2. 2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori: a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 N7 , e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 N8 ; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter, del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, socie |
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Art. 24. - Aggiudicazione1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) quello del prezzo più basso; |
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Art. 25. - Offerte anormalmente basse1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerent |
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Art. 26. - Offerte originarie da Paesi terzi1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi. |
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Art. 27. - Conservazione degli attiN271. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti; b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche eur |
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Art. 28. - Comunicazioni alla Commissione CE1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV. 2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commer |
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Art. 29. - Rilevazioni statistiche1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura |
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Art. 30. - Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel present |
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ALLEGATO I |
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Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabileEnti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da pa |
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ALLEGATO II |
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ALLEGATO III |
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Trasporto o distribuzione di gas o energia termicaSnam e Sgm e Edison Gas per il trasporto di gas. Enti per |
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ALLEGATO IV |
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Prospezione ed estrazione di petrolio e di gasGli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o |
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ALLEGATO V |
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Prospezione ed estrazione del carbone ed altri combustibili solidiCarbo Sulcis S.p.A. |
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ALLEGATO VI |
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ALLEGATO VII |
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Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobusEnti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 N21 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art |
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ALLEGATO VIII |
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Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali1 - AAAVTAG. |
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ALLEGATO IX |
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Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminaliPorti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, |
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ALLEGATO X |
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Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioniMinistero delle poste e telecomunicazioni. |
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ALLEGATO XI |
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Elenco delle attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea
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ALLEGATO XII |
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A. Procedure aperteN28 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o p |
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B. Procedure ristrette1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni relative alla possibilit&agr |
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C. Procedure negoziate1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera; b) indicazioni relative alla p |
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ALLEGATO XIII |
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Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione |
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ALLEGATO XIV |
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Avviso informativo periodico |
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A. Per gli appalti di forniture:N28 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore |
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B. Per gli appalti di lavori:1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente o di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore. 2.a) Luogo di esecuzione. b) Natura ed entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera. c) Stima del costo delle prestazioni previste. |
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ALLEGATO XV |
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati |
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I. Informazioni per la pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europeeN28 1. Nome e indirizzo del soggetto aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro). 3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, la |
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II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto é stato suddiviso tra più fornitori). 13. Valore di ciascun appalto aggiudicato. |
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ALLEGATO XVI |
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XVI ACategoria Denominazione Numero di riferimento della CPC 1. Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886 2. Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corrier |
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XVIB17. Servizi alberghieri e di ristorazione 64 18. Servizi di trasporto per ferrovia 711 19. Servizi di trasporto per via d'acqua 72 20. Servizi di sup |
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ALLEGATO XVII (art. 19) |
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Definizioni tecniche1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "specifiche tecniche": i requisiti tecnici, menzionati, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che rispondano all'uso cui sono destinati dal soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore é in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere; b) "norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non é in linea di massima obbligatorio; c) "norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norma europea (EN)" o "documento di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore del |
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