Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 30/12/1923, n. 3267
R.D. 30/12/1923, n. 3267
R.D. 30/12/1923, n. 3267
R.D. 30/12/1923, n. 3267
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- R.D.L. 03/01/1926, n. 23 (L. 24/05/1926, n. 898)
- Avviso di rettifica in G.U. 12/02/1926, n. 35
- R.D. 13/02/1933, n. 215
- L. 25/07/1952, n. 991
- L. 12/07/1961, n. 603
- L. 21/07/1961, n. 707
- Sentenza C. Cost. 23/031966, n. 26
- L. 01/03/1975, n. 47
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 04/08/1984, n. 424
- Sentenza C. Cost. 27/12/1991, n. 488
- D. Leg.vo 08/06/2001, n. 325
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179
- L. 14/01/2013, n. 10
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TITOLO I - Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi |
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Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera |
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Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici |
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Art. 1.Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme d |
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Art. 2.La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini f |
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Art. 3.Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a c |
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Art. 4.I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro |
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Art. 5.Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Ques |
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Art. 6.Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di |
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Art. 7.Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni sal |
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Art. 8.Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione |
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Art. 9.Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni: a) |
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Art. 10.Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro p |
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Art. 11. |
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Art. 12.I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto |
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Art. 13.Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, |
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Art. 14.Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia int |
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Art. 15.Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposiz |
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Art. 16.Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti d |
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Sezione II - Vincolo per altri scopi |
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Art. 17.I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere so |
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Art. 18.La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, di |
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Art. 19.La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, c |
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Art. 20.Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato informer&agrav |
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Art. 21.Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo. Qualora manchi l'accor |
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Art. 22.Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche l |
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Art. 23.In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 po |
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Capo II - Disposizioni penali e di polizia |
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Art. 24.Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale pe |
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Art. 25.In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorn |
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Art. 26.Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante |
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Art. 27.Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infra |
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Art. 28.Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno pun |
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Art. 29.Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con |
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Art. 30.Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, |
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Art. 31.I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono p |
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Art. 32.Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vege |
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Art. 33.Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servi |
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Art. 34.Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a |
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Art. 35.Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circos |
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Art. 36.La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta gior |
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Art. 37.Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta cond |
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Art. 38.Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art |
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TITOLO II - Sistemazione e rimboschimento di terreni montani |
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Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani |
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Art. 39. |
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Art. 40.I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continue |
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Art. 41.Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccoglier |
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Art. 42.Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle oper |
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Art. 43.Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare |
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Art. 44.L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito |
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Art. 45.Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da |
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Art. 46.Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificat |
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Art. 47.In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero, l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quind |
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Art. 48. |
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Art. 49.Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante ine |
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Art. 50.Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fis |
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Art. 51.Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca |
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Art. 52.I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavo |
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Art. 53.Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento |
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Art. 54.Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme co |
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Art. 55.Il Ministro per l'economia nazionale sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acqu |
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Art. 56.Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanzia |
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Art. 57.Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è |
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Art. 58.I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provincia |
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Art. 59.Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le soci |
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Art. 60.Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti de |
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Art. 61.Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispetto |
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Art. 62.Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazi |
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Art. 63.Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stes |
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Art. 64.Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisi |
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Art. 65.Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ci |
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Art. 66.Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi po |
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Art. 67.Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può eleva |
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Art. 68.La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a |
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Art. 69.La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme nec |
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Art. 70.Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo s |
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Art. 71.Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrispo |
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Art. 72.Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo |
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Art. 73.In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di |
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Art. 74.Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonch |
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Capo II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 75.L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o ri |
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Art. 76.I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnando |
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Art. 77.Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l |
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Art. 78.L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio |
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Art. 79.I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. |
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Art. 80.L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei |
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Art. 81.La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinat |
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Art. 82.È data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le contro |
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Art. 83.Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può |
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Art. 85.Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale in base ad |
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Sezione II - Disposizioni particolari |
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Art. 86.Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi d |
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Art. 87.Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e ri |
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Art. 88.In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno ese |
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Art. 89.Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto |
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TITOLO III - Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana |
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Capo I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (161) |
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Art. 90.Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschime |
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Art. 92 - Art. 99 |
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Capo II - Istruzione, propaganda ed assistenza |
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Art. 100.Il Ministero dell'economia nazionale, provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della |
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Art. 101.L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria. |
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Art. 102.Il Ministro per l'economia nazionale, ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e |
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Art. 103.Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale, ha facolt& |
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Art. 104. |
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Art. 105.L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi: |
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TITOLO IV - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti |
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Capo I - Azienda del Demanio forestale di Stato |
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Art. 106.Il Demanio forestale dello Stato è formato: |
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Art. 107.I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere c |
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Art. 108.È istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprie |
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Art. 109.L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto: a) del detto Direttore generale; b) dei |
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Art. 110.La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste |
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Art. 111.Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna. Allo stesso scopo possono essere anche |
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Art. 112.Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato d |
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Art. 113.Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Comunque sia valutata l'indennit&a |
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Art. 114.In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. |
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Art. 115.Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dal |
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Art. 116.I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di B |
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Art. 117.È data facoltà al Ministero dell'economia nazionale: a) di far concessioni temporanee di aree |
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Art. 118.Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello S |
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Art. 119.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data |
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Art. 120.Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta |
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Art. 121.Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terre |
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Art. 122.L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale in base a norme stabilite da a |
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Art. 123.A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono: a) le dotazioni all'uopo i |
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Art. 124.Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli r |
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Art. 125.L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quell |
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Art. 126.L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la s |
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Art. 127.Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti a |
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Art. 128.Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio. |
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Art. 129.Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legnam |
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Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 130.I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformit |
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Art. 131.Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato foresta |
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Art. 132.S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, o |
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Art. 133.La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'impo |
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Art. 134.Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione for |
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Art. 135.I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite nor |
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Art. 136.Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministr |
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Art. 137.Il Ministero dell'economia nazionale potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano a |
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Art. 138.La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. &Egrav |
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Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono |
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§ 1 - Costituzione delle Aziende speciali |
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Art. 139.I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi |
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Art. 140.La costituzione dell'Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 del |
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Art. 141.L'Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico. |
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Art. 142.A sovraintendere all'Azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Co |
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Art. 143.Costituita l'Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole. Al |
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Art. 144.Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale. Il reddito netto risult |
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Art. 145.Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la Commissione al Consig |
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Art. 146.Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'Azienda, il C |
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Art. 147.La Amministrazione temporanea dell'Azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la qual |
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Art. 148.Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'Azienda e la gestione diretta del pa |
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Art. 149.Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'Azienda. |
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§ 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi |
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Art. 150.Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire al |
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Art. 151.L'Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'Azienda, determina |
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Art. 152.Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno val |
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§ 3 - Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti |
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Art. 153.Il Ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un con |
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Art. 154.Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-past |
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Art. 155.Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella |
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Art. 156.Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi |
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Art. 157. |
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Art. 158.Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede: |
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§ 4 - Personale direttivo |
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Art. 159.La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che po |
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Art. 160.Il Direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speci |
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Sezione III - Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti |
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Art. 161.Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del pr |
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Art. 162.La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà |
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Art. 163.I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per |
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Art. 164.Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabilit |
|
Art. 165.Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano me |
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Art. 166.Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custo |
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Art. 167.Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito |
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Art. 168.Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passat |
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TITOLO V - Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati |
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Art. 170.Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bos |
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Art. 171.Ove i diritti di uso siano esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nel |
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TITOLO VI - Organi dell'Amministrazione forestale |
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Art. 172.La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'econ |
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Art. 173.Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi: a) personale forestale tecnico e di custodia; |
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Art. 174.Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale in materia forestale è la sezione prima del Consigl |
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Art. 175.Il Corpo reale delle foreste è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia |
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Art. 176.I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste sono adottati sentito il parere di un Consig |
|
Art. 177.Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste sono a carico dello Stato. |
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Art. 178.Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti. |
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Art. 179.Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di: |
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Art. 180.Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale. |
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Art. 181.In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto: a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale, la quale avrà la funzion |
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TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 182.Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sar& |
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Art. 183. |
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Art. 184.Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di mon |
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Art. 185.I Comitati forestali di cui all'articolo 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari |
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Art. 186.A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto. |
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