Articolo abrogato dalla L. 25/07/1952, n. 991.

L’articolo 157 così recitava:

“Art. 157.

Il prefetto, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti alla stessa provincia, ed il ministro per l'economia nazionale, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti a più provincie, possono, su proposta dei competenti comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio.

I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'art. 139.

Sono escluse da tali benefizi le cooperative e le società commerciali.”

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