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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 05/02/1992, n. 104
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- D. Leg.vo 03/05/2024, n. 62
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- Sent. Corte Cost. 23/09/2016, n. 213
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- L. 24/12/1993, n. 537
- D.L. 27/08/1993, n. 324 (L. 27/10/1993, n. 423)
- Sent. Corte Cost. 29/10/1992, n. 406
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Art. 1 - (Finalità)1. La Repubblica: a) N46 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomi |
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Art. 2 - (Principi generali) |
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Art. 2-bis - (Divieto di discriminazione) |
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Art. 3 - (Soggetti aventi diritto)1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su b |
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Art. 4 - (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base)1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all’articolo 3 è effettuato dall’INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall’INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologic |
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Art. 5 - (Principi generali per i diritti della persona handicappata)1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a) N46 sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; |
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Art. 5-bis - (Accomodamento ragionevole)1. Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 2. L’accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni |
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Art. 6 - (Prevenzione e diagnosi precoce)1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: |
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Art. 8 - (Inserimento ed integrazione sociale)1. N46 L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) N46 interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; |
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Art. 9 - (Servizio di aiuto personale)1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, prote |
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Art. 10 - (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)1. N49 I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto d |
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Art. 11 - (Soggiorno all'estero per cure)1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altiss |
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Art. 12 - (Diritto all'educazione e all'istruzione)1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. N46 È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. N46 L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. |
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Art. 13 - (Integrazione scolastica)1. N46 L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la st |
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Art. 14 - (Modalità di attuazione dell'integrazione)1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) N46 all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; |
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Art. 15 - (Gruppi per l’inclusione scolastica)1. N30 Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 2. N30 Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti de |
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Art. 16 - (Valutazione del rendimento e prove d'esame)1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame |
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Art. 17 - (Formazione professionale)1. N46 Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito |
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Art. 18 - (Integrazione lavorativa)1. N46 Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate. |
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Art. 19 - (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio)1. N46 In attesa dell'entrata in vigore del |
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Art. 20 - (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)1. N46 La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e |
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Art. 21 - (Precedenza nell'assegnazione di sede)1. N46 La persona handicappata con un gra |
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Art. 22 - (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato)1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. |
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Art. 23 - (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)1. N46 L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. |
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Art. 24 - (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità compe |
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Art. 25 - (Accesso alla informazione e alla comunicazione)1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i ser |
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Art. 26 - (Mobilità e trasporti collettivi)1. N46 Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. |
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Art. 27 - (Trasporti individuali)1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell'articolo 1 |
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Art. 28 - (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate) |
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Art. 29 - (Esercizio del diritto di voto)1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. |
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Art. 30 - (Partecipazione)1. N46 Le regioni per la redazione dei pr |
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Art. 31 - (Riserva di alloggi) |
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Art. 32 - (Agevolazioni fiscali) |
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Art. 33 - (Agevolazioni)1. N18 2. N47 La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. N21 3. N47 Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell' |
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Art. 34 - (Protesi e ausili tecnici)1. N45 Con decreto del Ministro della san |
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Art. 35 - (Ricovero del minore handicappato)1. N46 Nel caso di ricovero di una person |
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Art. 36 - (Aggravamento delle sanzioni penali)1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice pena |
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Art. 37 - (Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata) |
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Art. 39 - (Compiti delle regioni)1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni; b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all' |
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Art. 40 - (Compiti dei comuni)1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi |
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Art. 41 - (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)1. N46 Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. N32 2. N46 I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Il concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. |
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Art. 41-bis - (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap) |
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Art. 41-ter - (Progetti sperimentali) |
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Art. 42 - (Copertura finanziaria)1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati. 2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. 3. N46 A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta sp |
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Art. 43 - (Abrogazioni)1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con |
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Art. 44 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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