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Ultimo aggiornamento
20/11/2018

Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio e principio di solidarietà

Premessa; Ascensore ed applicazione pratica del principio di solidarietà; Ascensore ed innovazione vietata; Installazione di ascensore e novità peggiorative della riforma del condominio; Le possibili iniziative del singolo condomino.
A cura di:
  • Giuseppe Bordolli

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PREMESSA

L’applicazione della disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche è sempre stata oggetto di continue decisioni giurisprudenziali, spesso anche di legittimità.

Bisogna però rilevare che in passato la giurisprudenza era divisa in due orientamenti - uno favorevole all’applicazione estensiva della normativa di settore e l’altro invece propenso ad un’applicazione rigida dei vincoli da e

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ASCENSORE ED APPLICAZIONE PRATICA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ

Nonostante il dettato normativo non faccia espresso riferimento agli ascensori, è pacifico che con la procedura prevista dalla L. 13/1989 l’assemblea possa approvare ed eseguire tutte le tipologie di lavori idonei ad eliminare barriere architettoniche, ivi compresa l’installazione di un ascensore.

Inoltre la normativa speciale concede al condomino dissenziente la possibilità di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1121 del Codice civile, alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.

Non consente, invece, di derogare alle disposizioni del codice che vietano di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio all’immobile (art. 1120, comma 4 del Codice civile).

Tuttavia, proprio tenendo conto del principio di solidarietà sopra espresso, si è chiarito che nell’identificazione del limite alle modifiche della cosa comune, previsto dall’

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ASCENSORE ED INNOVAZIONE VIETATA

Il nuovo approccio antidiscriminatorio, pur se potrebbe consentire di superare alcuni limiti della tradizionale normativa anti-barriere, presuppone in ogni caso una valutazione sulla ragionevolezza del sacrificio imposto al resto dei condomini e quindi non consente di garantire una prevalenza assoluta e certa delle ragioni di chi chiede di intervenire sulle parti comuni in un condominio.

Così l’installazione di un ascensore in un edificio multipiano (se da un lato realizza un obiettivo di primaria importanza secondo gli attuali canoni giuridici e sociali, perché consente una migliore accessibili

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INSTALLAZIONE DI ASCENSORE E NOVITÀ PEGGIORATIVE DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L 13/1989, l’assemblea condominiale poteva approvare le innovazioni da attuare nell’edificio già esistente dirette ad eliminare le barriere architettoniche, in prima o seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, commi 2 e 3 del Codice civile, semplificando così il procedimento di formazione della volontà assembleare al fine di permettere la decisione di modifiche, spesso complesse, con una maggioranza più facilmente raggiungibile.

Così, l’assemblea - che doveva essere sempre costituita secondo le ordinarie modalità di cui all’art. 1136 del Codice civile - poteva approvare le predette innovazioni in prima o seconda convocazion

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LE POSSIBILI INIZIATIVE DEL SINGOLO CONDOMINO

Come detto la riforma del condominio per la realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche ha deciso di elevare l’originario quorum connesso all’assemblea in seconda convocazione (un terzo) a quello attuale (metà), rendendo più difficoltosa l’effettiva tutela della mobilità dei portatori di handicap all’interno dell’edificio, peraltro in aperta controtendenza con le recenti decisioni della giurisprudenza favorevoli all’applicazione del principio di solidarietà nei caseggiati.

Merita di essere ricordato, però, che il diritto va applicato non solo sulla base delle specifiche disposizioni di ciascun settore, ma anche del coordinamento con le altre disposizioni legislative e con i principi dell’ordinamento.

La disciplina giuridica sugli ascensori si dimostra allora meno penalizzante di quella che risulterebbe dall’applicazione della sola legge speciale (che pure era stata emanata proprio per ampliare le tutele).

Infatti, le stesse norme del Codice civile consentono l’installazione di un ascensore anche da parte di un unico condomino (di un solo gruppo di condomini) senza passare attraverso l’assemblea, grazie all’art. 1102 del Codice civile, che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare - però a sue esclusive spese - ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale.

In particolare tale installazione deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 del Codice civile, senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 del Codice civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, della L.

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Eliminazione delle barriere architettoniche

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