N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 86, comma 2, del D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D. Leg.vo n. 151/2001, così recitava:

“1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.”

Dalla redazione