Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3-bis, del D.L. 27/08/1993, n. 324 (L. 27/10/1993, n. 423) qualora la commissione medica di cui al presente articolo, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della L. 05/02/1992, n. 104 e dall'art. 42 del D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

La commissione medica di cui al presente articolo, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell’art. 19, comma 11, del D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111) le commissioni mediche di cui al presente articolo, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

Dalla redazione