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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 03/05/2024, n. 62
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2024, n. 71 (L. 29/07/2024, n. 106)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e h), e l’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h); Visto il Protocollo concernente la costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19; Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021; Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contr |
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Capo I - FINALITÀ E DEFINIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente decreto legislativo attua l’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per assicurare alla persona il riconoscimento della |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; b) «persona con disabilità»: persona definita dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto; c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli a |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 1041. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti: |
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Art. 4. - Terminologia in materia di disabilità1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la parola: «handicap», ov |
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Capo II - PROCEDIMENTO VALUTATIVO DI BASE E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE |
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Art. 5. - Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base1. La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare: a) l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; b) l’accertamento della cecità civile, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138; c) l’accertamento della sordità civile, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) l’accertamento della sordocecità, ai sensi del |
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Art. 6. - Procedimento per la valutazione di base1. Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui all’articolo 8. 2. Nei soli casi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera m), l’istante può richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso, l’istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l’intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi os |
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Art. 7. - Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base1. Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all’articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei sogge |
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Art. 8. - Certificato medico introduttivo1. Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai med |
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Art. 9. - Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all’INPS. 2. Al fine di garantire l’effettività dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unità di valutazione di base. 3. L’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). — 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all’articolo 3 è effettuato dall’INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall’INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’INPS nomin |
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Art. 10. - Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità1. Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente: a) l’accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD; |
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Art. 11. - Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 nella valutazione di base è utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla |
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Art. 12. - Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell’adozione delle classificazioni ICD e ICF1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’INPS, da adottare entro il 30 novembre 2025 |
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Art. 13. - Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione1. Il certificato che riconosce la condizione di disabilità, di cui all’articolo 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazi |
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Art. 14. - Fattori incidenti sull’intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base1. I sopravvenuti fattori, non incidenti sulle durature compromissioni e a cui consegue un innalzamento del bisogno dell’intensità dei sostegni, son |
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Art. 15. - Obblighi di informazione alla persona con disabilità1. L’unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all’interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il di |
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Art. 16. - Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base1. L’INPS provvede a garantire l’interoperabilità, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n |
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Art. 17. - Accomodamento ragionevole1. Al fine di riconoscere l’accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). — 1. Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 33. - Fase di sperimentazione1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All’attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall’articolo 9, comma 7. |
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Art. 34. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1, e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per l’anno 2024, 134.854.776 euro per l’a |
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Art. 35. - Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025. 2. Sono, altresì, fatte |
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Art. 36. - Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali1. Le unità di valutazione multidimensionale di cui all’articolo 24 trasmettono all� |
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Art. 37. - Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 20 |
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Art. 38. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilme |
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Art. 39. - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono o restano abrogati: a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295; |
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Art. 40. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi d |
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