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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 01/12/1949, n. 1142
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- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- D.P.R. 23/03/1998, n. 138
- L. 30/12/1989, n. 427
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Capo I - Uffici ed organi cui e affidata l'esecuzione delle operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano |
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Art. 1. - Organi esecutiviLe operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecni |
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Art. 2. - Organi consultiviNei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto c |
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Capo II - Della formazione del nuovo catasto edilizio urbano |
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Art. 3. - Accertamento degli immobiliLe operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale |
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Art. 4. - Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoLe operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti: |
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Capo III - Della qualificazione e della classificazione |
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Art. 5. - Zona censuaria |
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Art. 6. - CategorieLa qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie |
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Art. 7. - ClassiLa classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddi |
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Art. 8. - Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolareLa classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previst |
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Art. 9. - Quadro di qualificazione e classificazionePer ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuar |
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Art. 10. - Decisione della Commissione censuaria provincialeNel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla |
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Art. 11. - Verbale della Commissione censuaria provincialeQualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e class |
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Art. 12. - Ricorso alla Commissione censuaria centraleContro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici er |
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Art. 13. - Revisione dei quadri di categorie e classiL'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, |
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Capo IV - Della formazione delle tariffe |
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Art. 14. - Definizione e determinazione delle tariffeLa tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento. |
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Art. 15. - Del reddito lordo |
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Art. 16. - Aggiunte al canone di fittoFra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi: |
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Art. 17. - Detrazioni al canone di fittoFra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese: |
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Art. 18. - Misura delle detrazioni o delle aggiunteLe aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti artt. 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sost |
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Art. 19. - Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordoPer la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relativ |
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Art. 20. - Spese e perdite eventualiLe spese e le perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono: |
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Art. 21. - Spese di amministrazioneLe spese di amministrazione si determinano sulla base delle relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietar |
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Art. 22. - Spese di manutenzioneLe spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si |
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Art. 23. - Spese di conservazioneLe spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario. |
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Art. 24. - Perdita per sfittiLa perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicit� |
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Art. 25. - Perdita per fitti non corrispostiLe rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando i |
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Art. 26. - Determinazione delle spese e delle perditeLe spese e le perdite indicate nei precedenti artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una q |
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Art. 27. - Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiarioPer le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina a |
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Art. 28. - Del capitale fondiarioIl capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola ten |
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Art. 29. - Saggio di interesseIl saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinare la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi p |
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Art. 30. - Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare |
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Art. 31. - Prospetto delle tariffePer ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, |
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Art. 32. - Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provincialiCompilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia co |
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Art. 33. - Decisione della Commissione censuaria provincialeLa Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione delle date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provv |
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Art. 34. - Mancata decisione della Commissione censuaria provincialeQualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'ap |
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Art. 35. - Ricorso alla Commissione censuaria centraleContro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe, la Commissione censuaria comunale e l'Amm |
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Art. 36. - Pubblicazione delle tariffeLe tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti, sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale. |
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Art. 37. - Revisione del prospetto delle tariffeL'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando l |
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Capo V - Dell'accertamento |
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Art. 38. - Oggetto dell'accertamentoSono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge. |
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Art. 39. - Fabbricati ruraliI fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati: |
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Art. 40. - Unità immobiliare urbanaSi accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso propri |
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Art. 41. - Indicazione del possessoCiascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso. |
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Art. 42. - Identificazione dell'unità immobiliare urbanaCiascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della località, del numero civico, della scala |
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Art. 43. - Rilievo a vistaNei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte ur |
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Art. 44 - Consistenza delle unità immobiliari.Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli segu |
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Art. 45 - Misura della consistenza a vano.Per la misura della consistenza dell' unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile |
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Art. 46 - Vani accessori delle abitazioni.I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali. Si considerano vani accessori quelli necess |
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Art. 47 - Vani ragguagliatiSi computano per pi˘ di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascun |
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Art. 48 - Misura della consistenza a metro cuboPer la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme os |
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Art. 49 - Misura della consistenza a metro quadratoPer la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori |
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Art. 50 - Locali accessori dei negozi e delle bottegheLa consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retr |
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Art. 51 - Computo delle dipendenzeÈ aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di |
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Art. 52 - Arrotondamento della consistenza.La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell' elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo |
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Art. 53 - Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolareLa consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tutta |
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Art. 54. - L'esecuzione dell'accertamentoL'accertamento viene eseguito dai periti degli uffici tecnici erariali, mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dich |
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Art. 55. - Preavviso della visita .sopralluogoL'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante |
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Art. 56 - Compilazione della scheda per la dichiarazioneCiascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata: a) ubicazione (provincia, comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno); b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili); c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione |
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Art. 57. - Modalità esecutive delle planimetrieLe planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati. È tollerato l'uso delle scale 1:100, ovvero 1:50. |
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Art. 58. - Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetriaSono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data dell' 1 gennaio 1939, er |
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Art. 59. - Inaccettabilità delle planimetrieL'amministrazione può dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a propr |
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Capo VI - Del classamento |
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Art. 61. - Classamento e modalità esecutiveIl classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul re |
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Art. 62. - Destinazione ordinaria dell'unità immobiliareLa destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità i |
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Art. 63. - Destinazione prevalente dell'unità immobiliareAd una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinaz |
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Art. 64. - Modifiche al quadro delle categorie e classiQualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle prop |
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Capo VII - Della pubblicazione |
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Art. 65. - Pubblicazione degli atti di formazioneCompiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazion |
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Art. 66. - Sede della pubblicazioneLa pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente |
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Art. 67. - Predisposizione dell'operazioneAlmeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione; l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre loc |
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Art. 68. - Atti da pubblicareGli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono: a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna sc |
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Art. 69. - Manifesto al pubblicoAlmeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica, un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui |
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Art. 70. - Orario della pubblicazioneI locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico |
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Art. 71. - Reclami contro i dati dell'accertamentoTutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facoltà di presentar |
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Art. 72. - Reclami verbaliI reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitand |
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Art. 73. - Modalità per la compilazione dei reclamiPer ogni comune devono farsi reclami separati ancorché riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascu |
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Art. 74 - Reclami sulla consistenza.Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell' unità immobiliar |
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Art. 75. - Reclami sulla categoria e classe attribuiteI reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unita immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confron |
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Art. 76. - Reclami irregolariQualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve |
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Art. 77. - Attestazione della presentazione del reclamoLa ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto. |
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Art. 78. - Divieto di copia degli atti pubblicatiÈ fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione. |
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Art. 79. - Esame dei reclami e verificazioniChiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami |
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Art. 80. - Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclamiCompiute le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale |
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Art. 81. - Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appelloL'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito. |
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Art. 82. - Ricorsi dell'Ufficio tecnico erarialeL'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli |
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Art. 83. - Termine dell'accettazione dei ricorsiAlla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, |
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Art. 84. - Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provincialeL'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comu |
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Art. 85. - Decisioni sui ricorsi in appelloEntro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi |
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Capo VIII - Dell'attivazione |
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Art. 86. - Allestimento degli atti per l'attivazioneEsaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio |
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Art. 87. - Manifesto per l'inizio della attivazioneL'ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati: |
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Art. 88. - Ricorsi dell'amministrazione contro le decisioni in appelloL'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla commissione censuaria centrale contro le decisioni delle com |
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Art. 89. - Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazioneIn seguito alle domande previste dall'art. 87, lettere a) e b), si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono |
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Art. 90 - Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano.Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la da |
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