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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 23/03/1998, n. 138
D. P.R. 23/03/1998, n. 138
D. P.R. 23/03/1998, n. 138
D. P.R. 23/03/1998, n. 138
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli da 6 a 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a destinazion |
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Capo I |
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Art. 1. - Revisione delle zone censuarie1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o u |
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Art. 2. - Articolazione del territorio comunale in microzone1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità de |
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Capo II |
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Art. 3. - Determinazione dell'unità di consistenza1. L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indic |
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Art. 4. - Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all'allegato B, |
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Art. 5. - Revisione delle tariffe d'estimo1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere co |
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Art. 6. - Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, |
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Art. 7. - Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione a |
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Capo III |
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Art. 8. - Revisione dei criteri di classamento1. Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4. 2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. 3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unit&agra |
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Art. 9. - Revisione del classamento1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base: a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2; b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4; c) dei criteri dei fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonché le ri |
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Capo IV |
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Art. 10. - Composizione delle commissioni censuarie provincialiL'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650,R è sostituito dal seguente: «Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti. La Commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della Commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia. La Commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti, alla prima sezione |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di commissione censuaria centraleL'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650R è sostituito dal seguente: «La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. |
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Art. 12. - Disposizioni transitorie1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa le commissioni censuarie pro |
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Art. 13. - Decorrenza1. La data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1° g |
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Art. 14. - Norme abrogate1. É abrogato l'art. 5 del D.P.R. del 1° dicembre 1949, n. 1142, come sostituito dall'art. |
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Art. 15. - Norma finale1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativ |
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Allegato A - Norme tecniche per la definizione delle microzone1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo. 2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuità nelle caratteristiche descritte nell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza può proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normati |
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Allegato B - Quadro generale delle categorie |
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Unità immobiliari ordinarieGruppo R (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui R/2 - Abitazioni in villino e i |
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Unità immobiliari specialiGruppo V (Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo) V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi aerei ed impianti di risalita V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, pos |
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Allegato C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T) |
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Criteri generali1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destin |
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Criteri per i gruppi "R" e "P"1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a se |
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Criteri per il gruppo "T"1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori |
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