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Circ. Ag. Territorio 29/10/2009, n. 4/T

Adozione versione 4.0 della procedura DOCFA per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano.
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1. Premessa

Con il provvedimento direttoriale 15 ottobre 2009, emanato ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono state approvate

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2. Principali elementi innovativi contenuti nella versione 4.0

Le novità introdotte con la nuova versione concernono:

- Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei documenti

I documenti predisposti possono essere esportati in formato PDF, per la presentazione telematica, e in formato DC3, per la presentazione allo sportello.

La scelta del formato (PDF) è da collegare, oltre che all’attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti, anche alla necessità di conservazione, per un tempo indefinito, dell’originale del documento informatico, su cui è apposta la firma elettronica del professionista redattore.

Le norme vigenti per l’archiviazione elettronica de

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3. Modifiche della prassi operativa


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3.1 RIFLESSIONI SULL’UTILIZZO DEL QUADRO H2, DEL MOD. 2N, PARTE I

La normativa catastale prevede che la redditività degli immobili per le categorie speciali e particolari sia individuata con stima diretta, per ciascuna unità immobiliare. La stessa normativa, in armonia con le regole poste alla base della disciplina dell’estimo, prevede che il calcolo della rendita catastale possa essere eseguito, con procedimento diretto o indiretto. In relazione alla peculiarità di tali immobili e dei dati economici ordinariamente rilevabili dal mercato, di prassi viene utilizzato il procedimento indiretto,

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3.2 VARIAZIONI PLANIMETRICHE E DI DESTINAZIONE D’USO CONTESTUALI

La procedura Docfa, al fine di creare i presupposti per una più accurata rilevazione statistica dei vari interventi edilizi che possono interessare unità immobiliari già censite, ne aveva previsto la codifica e l’incompatibilità tra le dichiarazioni di variazioni planimetriche e quelle di cambiamento di destinazione d’uso contestuali.

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3.3 ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE FITTIZIE F/3 ED F/4

Con la circolare n. 9 del 26 novembre 2001, dettante disposizioni per l’utilizzazione della procedura Docfa 3.0, sono state fornite alcune indicazioni in merito alla dichiarazione in catasto delle porzioni immobiliari censibili nelle categorie fittizie (da F/1 ad F/5).

Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.

La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova

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3.4 ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DOCFA

L’Ufficio, all’atto della verifica delle dichiarazioni presentate in front office, procede agli usuali controlli, acquisendo tutta la documentazione prevista, oltre a quella che il tecnico ritiene opportuno presentare, al fine di meglio esplicitare le ragioni che giustificano la rendita catastale proposta. In particolare, l’Ufficio verifica che anche gli elaborati planimetrici riportino il timbro e la firma del professionista.

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3.5 MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLE AREE URBANE E DEI LASTRICI SOLARI

Con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 R della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è stato introdotto, nell’ambito dei documenti previsti per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione o variate, l’elaborato planimetrico.

Tale elaborato - adottato nell’ottica di consentire una migliore lettura della mappa per le particelle edificate e di fornire uno strumento più efficiente ai fini civilistici per l’individuazione di porzioni di beni che, pur non avendo rilevanza di unità immobiliare, possono formare

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3.6 CONTENUTI DEGLI ELABORATI GRAFICI

Sembra opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, R che ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita l’adozione della scala 1:100, ovvero 1:50. Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l’uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere:

- la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all’interno di una singola scheda;

- l’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata s

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4. Avvio dell’obbligatorietà della nuova versione

La procedura Docfa 4.0 ed i relativi archivi di servizio sono già presenti, sul sito dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it/), nella specifica sezione dedicata al download dei software. Fino al 30 marzo 2010 posso

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