Circ. Ag. Territorio 09/07/2010, n. 2/T | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Ag. Territorio 09/07/2010, n. 2/T

Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - Articolo 19, comma 14. Prime indicazioni.
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[Premessa]



L'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1bis all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

bis

La nuova formulazione dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, è, pertanto, la seguente: «1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre de

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1. Le nuove disposizioni: profili inerenti la pubblicità immobiliare

Prima di passare all'esame di alcune problematiche applicative in materia catastale, si ritiene opportuno chiarire che le previsioni contenute nel comma 1bis in esame non coinvolgono aspetti direttamente connessi all'attuazione della pubblicità immobiliare.

Come accennato, la prima parte del nuovo comma 1bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, integra il contenuto necessario degli atti i

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2. Quadro normativo di riferimento «catastale»

Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 si innestano, integrandole, sulle norme catastali che individuano le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni, con allegazione delle planimetrie catastali.

In tale ambito il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che ha disciplinato la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, all'articolo 7, prevede: «Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti artt

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3. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) - Coerenza oggettiva

In relazione al quadro normativo catastale richiamato nel precedente paragrafo, emerge la necessit&ag

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a) Unità immobiliare urbana

Come è stato accennato al paragrafo 1, la prima parte del comma 1bis prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati, aventi ad oggetto «fabbricati già esistenti», devono contenere, per le «unità immobiliari urbane», gli specifici elementi informativi sopra descritti (coerenza «oggettiva»). L'ambito applicativo della previsione normativa è stato delineato dal legislatore attraverso l'utilizzo

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b) Obbligo di indicazione degli identificativi catastali

La prima parte del comma 1bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, prevede, come accennato, che gli indicati atti immobiliari aventi ad oggetto fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, anche il riferimento agli identificativi catastali delle unità immobiliari urbane; tali identificativi sono rappresentati, come n

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c) Obbligo di indicazione del riferimento alle planimetrie depositate in catasto

Ulteriore adempimento richiesto dalla prima parte del comma 1bis, sempre a pena di nullità, è l'indicazione in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Al riguardo, si osserva che tale disposizione non presenta particolari criticità laddove la presentazione della planimetria sia stata correttamente curata in sede di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero in sede di denuncia di variazione (sempre che, ovviamente, le planimetrie depositate siano conformi allo stato di fatto dell'immobile al momento della stipula dell'atto).

Qualche problema interpretativo e applicativo potrebbe sorgere in presenza di alcune peculiari situazioni, di seguito sinteticamente rappresentate.

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d) Conformità delle planimetrie depositate in catasto

La prima parte del comma 1bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, oltre agli elementi e alle informazioni di cui alle lettere a) e b), prevede, sempre a pena di nullità, l'inserimento nel documento negoziale anche della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani oggetto dell'atto. In altri termini, tale disposizione prevede l'integrazione del contenuto necessar

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e) Variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione

Considerata la delicatezza e la rilevanza connesse all'obbligo di effettuare la dichiarazione di conformità introdotto dalla normativa in parola, si ritiene opportuno formulare alcune specifiche considerazioni in merito alla portata e all'ambito applicativo della normativa catastale disciplinante l'obbligo delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari urbane.

L'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di ann

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4. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 - Coerenza soggettiva

Nella seconda parte del comma 1bis dell'art. 29 della legge 52 del 1985, viene prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra gli stessi e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza «soggettiva»).

Si ritiene che tale verifica di conformità non possa avere una valenza meramente formale, limitata al riscontro della congruenza «nominale» tra le risultanze catastali ed i registri di pubblicità immobiliare, ma debba essere finalizzata ad accertare la corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari del potere di disposizione sugli immobili oggetto

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