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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/04/2008
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/04/2008
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/04/2008
- Comunicato 26/07/2008
- D.M. 26/07/2010
- D.M. 27/01/2014
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[Premessa]IL MINISTRO DEI TRASPORTI N1 Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; |
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Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica: a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli; b) all'omologazione individuale di tali veicoli; |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per: a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto; b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione; c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è limitata al territorio nazionale; e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI; f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; g) «omologazione in più fasi»: la procedura con la quale una o più autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto; h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo; i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione; l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo comp |
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Art. 4. - Obblighi dell'autorità di omologazione1. L'autorità di omologazione assicura che i costruttori che richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal presente decreto. |
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Art. 5. - Obblighi dei costruttori1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente da |
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Art. 6. - Procedure per l'omologazione CE dei veicoli1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure: a) omologazione a tappe; b) omologazione in un'unica tappa; c) omologazione mista. 2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed è accompagnata dalla serie com |
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Art. 7. - Procedure per l'omologazione CE di sistemi componenti o entità tecniche1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunit&agr |
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Art. 8. - Disposizioni generali1. Non è consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente applicate. 2. È consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10. 3. L'autorità di omologazione può rifiutare di rilasciare l'o |
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Art. 9. - Disposizioni specifiche concernenti i veicoli1. È consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti veicoli: a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV; b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato XI. |
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Art. 10. - Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche1. È consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI. |
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Art. 11. - Prove richieste per l'omologazione CE1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle p |
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Art. 12. - Provvedimenti relativi alla conformità delle produzioni1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri della Comunità europea, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tip |
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Art. 13. - Disposizioni generali1. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti ne |
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Art. 14. - Disposizioni speciali relative ai veicoli1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta «revisione». In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da un |
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Art. 15. - Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta «revisione». In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologa |
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Art. 16. - Rilascio e comunicazione delle modifiche1. Nel caso di un'estensione, l'autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i re |
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Art. 17. - Cessazione della validità di un'omologazione CE1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti: a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza |
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Art. 18. - Certificato di conformità1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel cors |
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Art. 19. - Marchio di omologazione CE1. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su cias |
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Art. 20. - Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni1. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea. 2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo s |
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Art. 21. - Provvedimenti da adottare1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'art. 20 adotta immediatamente i provvedimenti |
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Art. 22. - Omologazione CE di piccole serie1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'alleg |
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Art. 23. - Omologazione nazionale di piccole serie1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quanti-tativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, l'autorità di omologazione può esentare dall'osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI secondo il caso. |
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Art. 24. - Omologazioni individuali1. L'autorità di omologazione può esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente decreto e di uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative. 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 solo se l'autorità di omologazione ha fondati motivi per farlo. 3. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livell |
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Art. 25. - Disposizioni speciali1. La procedura di cui all'art. 24 si applica ad un veicolo particolare durante le fa |
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Art. 26. - Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, è consentito immatricolare ed autorizzare la vendita o la immissione in circolazione dei soli veicoli acc |
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Art. 27. - Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli di fine serie1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, è consentito immatricolare e autorizzare la vendita o la immissione in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida. 2. Il comma 1, |
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Art. 28. - Vendita e messa in circolazione dei componenti e delle entità tecniche1. È consentita la vendita o la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all'art. 19. |
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Art. 29. - Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi al presente decreto1. Il Ministero dei trasporti se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all'ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la immissione in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, |
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Art. 30. - Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato1. Se l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell'omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione, comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea i provvedimenti presi. 2. Ai fini del comma 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologa |
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Art. 31. - Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali1. La vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali è consentita solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un'autorità di omologazione conformemente ai commi da 5 a 10. 2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del comma 1, sono inserite nell'elenco fissato nell'allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti: a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e b) l'effetto su consumatori e costruttori del mercato postvendita dell'imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione. 3. Il comma 1, non si applica nè alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a |
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Art. 32. - Richiamo dei veicoli1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, ovvero del decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva medesima, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o immessi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul |
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Art. 33. - Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili1. Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione del present |
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Art. 34. - Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione CE1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunità europea ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI fanno parte dell'omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari, ovvero dei decreti di recepimento delle stesse, o dei regolamenti CE. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabel |
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Art. 35. - Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti CE1. I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti CE corrisp |
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Art. 36. - Equivalenza con altre regolamentazioni1. L'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di |
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Art. 37. - Informazioni destinate agli utenti1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nel presente de |
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Art. 38. - Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nel |
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Art. 39. - Designazione dei servizi tecnici1. Un servizio tecnico designato dall'autorità di omologazione si conforma alle disposizioni del presente decreto. 2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dal presente decreto o da un atto normativo elencato nell'allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non sia stati debitamente designati. |
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Art. 40. - Valutazione delle competenze dei servizi tecnici1. Le competenze di cui all'art. 39 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata dall'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera ii). Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento. |
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Art. 41. - Procedure di notifica1. Il Ministero dei trasporti notifica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive. L'atto di notific |
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Art. 42. - Disposizioni transitorie1. Nelle more delle necessarie modifiche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei pe |
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Art. 43. - Date di applicazione per l'omologazione CE1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XIX. 2. Su domanda del costruttore, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere da |
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Art. 44. - Sanzioni1. Con uno o più provvedimenti saranno adottate entro il 29 aprile 2009 le san |
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Art. 45. - Valutazione1. Entro il 29 aprile 2011 l'autorità di omologazione informa la Commissione europea dell'applicazione delle procedure di |
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Art. 46. - Applicazione |
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Art. 47. - Abrogazione1. A decorrere dal 29 aprile 2009 i decreti di recepimento della direttiva 70/156/CEE |
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Art. 48. - Allegati1. Gli allegati da I a XXI, nonché l'elenco degli allegati stessi, al presente |
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Allegato I - Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato II - Definizione delle categorie e dei tipi di veicoliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato III - Scheda informativa per l'omogazione CE dei veicoliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato V - Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato VI - Scheda di omologazione CEParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato VII - Sistema di numerazione della scheda di omologazione CESistema di numerazione della scheda di omologazione CE 1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco. Sezione 1: La lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, N3 |
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Allegato VIII - Risultati delle proveParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato IX - Certificato di conformità CEParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato X - Procedure di conformità della produzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XII - Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serieParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XIII - Elenco delle parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali, e relativi requisiti di prestazione, procedure di prova appropriate, disposizioni in materia di marcatura e imballaggioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XIV - Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base ad atti normativiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XV - Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XVI - Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore o un servizio tecnico possono utilizzare metodi di prova virtualiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XVII - Procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XVIII - Certificato di origine del veicolo - Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di conformitàParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XIX - Calendario per l'applicazione del presente decreto per quanto riguarda l'omologazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XX - Decreti abrogati, di recepimento della Direttiva 70/156/CEE e delle successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato XXI - Tavola di concordanzaParte di provvedimento in formato grafico |
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