D. Leg.vo 18/04/2012, n. 61 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 18/04/2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 26/04/2013, n. 51
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo discipli

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Art. 2 - Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica

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Art. 3 - Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, al

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Art. 4 - Raccordi istituzionali

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione del

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Capo II - Beni storici, ambientali e fluviali
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Art. 5 - Conferenza delle Soprintendenze

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da st

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Art. 6 - Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni ammi

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Art. 7 - Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, d

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Capo III - Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico
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Art. 8 - Funzioni in materia di fiere

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'

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Art. 9 - Funzioni in materia di turismo

1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repu

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Capo IV - Protezione civile
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Art. 10 - Funzioni in materia di protezione civile

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2

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Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione
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Art. 11 - Organizzazione e personale

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione

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Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. “Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ride finito nell’ambito del patto territoriale di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

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Art. 13 - Rendicontazione della gestione commissariale

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 14 - Disposizioni finali

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al

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