Comma abrogato dalla L. 22/02/1994, n. 146, così recitava:

“1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'art. 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994.”

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