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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 27/08/1994, n. 515
D.L. 27/08/1994, n. 515
Con le modifiche introdotte da:
- L. 28/10/1994, n. 596 (Legge di conversione)
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Art. 1. - Contributi in favore di enti locali1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani. 2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legis |
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Art. 2. - Disposizioni per gli enti locali dissestati01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515". 1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, Rè così sostituito: "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio: COMUNI
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Art. 3. - Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio |
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Art. 3-bis. - Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 5071. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di con |
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Art. 4. - Disciplina dei flussi finanziari dei comuni1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 R sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994. 2. In deroga |
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Art. 5. - Proroga dei termini1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996. |
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Art. 6. - Modifiche alle tariffe d'estimo1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993. R 2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge |
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Art. 7. - Contributo alle istituende amministrazioni provinciali1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnaz |
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Art. 8. - Disposizioni per il comune di Roma1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prest |
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Art. 9. - Copertura finanziaria1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente |
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Prospetti di cui all’articolo 6Parte di provvedimento in formato grafico |
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