Capo abrogato dalla L. 27/12/2019, n. 160.

Ai sensi del comma 3-quater dell’art. 4 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8), limitatamente all'anno 2020 la presente abrogazione non ha effetto; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del presente decreto legislativo, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


Il capo I così recitava:

“CAPO I - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.


Art. 2 - Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.


Art. 3 - Regolamento e tariffe

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.


Art. 4 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.


Art. 5 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.


Art. 6 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2-bis. Abrogato


Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.


Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.


Art. 9 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze , di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Abrogato

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.


Art. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Abrogato


Art. 11 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.


Art. 12 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I L. 38.000

comuni di classe II L. 34.000

comuni di classe III L. 30.000

comuni di classe IV L. 26.000

comuni di classe V L. 22.000.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.


Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.


Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 128.000

comuni di classe II L. 112.000

comuni di classe III L. 96.000

comuni di classe IV L. 80.000

comuni di classe V L. 64.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II L. 7.000

comuni di classe III L. 6.000

comuni di classe IV L. 5.000

comuni di classe V L. 4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.


Art. 15 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I L. 192.000

comuni di classe II L. 168.000

comuni di classe III L. 144.000

comuni di classe IV L. 120.000

comuni di classe V L. 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II L. 7.000

comuni di classe III L. 6.000

comuni di classe IV L. 5.000

comuni di classe V L. 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe I L. 24.000

comuni di classe II L. 21.000

comuni di classe III L. 18.000

comuni di classe IV L. 15.000

comuni di classe V L. 12.000


Art. 16 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.


Art. 17 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.


Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.


Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 ×100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:



Per i primi 10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

comuni di classe I

L. 2.800

L. 840

comuni di classe II

L. 2.600

L. 780

comuni di classe III

L. 2.400

L. 720

comuni di classe IV

L. 2.200

L. 660

comuni di classe V

L. 2.000

L. 600


3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.


Art. 20 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. Abrogato


Art. 20.1 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.


Art. 20.2 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’ articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall’ articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.


Art. 20-bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto

Abrogato


Art. 21 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.


Art. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.


Art. 23 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Abrogato

4-bis. Abrogato


Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5–bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

5-ter. Abrogato


Art. 25 Gestione del servizio

Abrogato


Art. 26 - Corrispettivo del servizio

Abrogato


Art. 27 - Durata della concessione

Abrogato


Art. 28 - Conferimento della concessione

Abrogato


Art. 29 - Incompatibilità

Abrogato


Art. 30 - Decadenza

Abrogato


Art. 31 - Disciplina del servizio in concessione

Abrogato


Art. 32 - Albo dei concessionari

Abrogato


Art. 33 - Iscrizione nell'albo

Abrogato


Art. 34 - Cancellazione dall'albo

Abrogato


Art. 35 - Vigilanza

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze , sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Art. 36 - Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.


Art. 37 - Norme finali e abrogazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino