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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi del comma 3-quater dell’art. 4 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8), limitatamente all'anno 2020 la presente abrogazione non ha effetto; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del presente decreto legislativo, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il Capo II così recitava:
“Capo II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 38. - Oggetto della tassa
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti.
Art. 39. - Soggetti attivi e passivi
1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Art. 40. - Regolamento e tariffe
1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.
Art. 41. - Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Art. 42. - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
Art. 43. - Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.
Art. 44. - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:
a) occupazioni del suolo comunale:
Minima per mq. | Massima per mq. | |
lire | lire | |
Classe I | 85.000 | 127.000 |
Classe II | 68.000 | 102.000 |
Classe III | 54.000 | 81.000 |
Classe IV | 43.000 | 64.000 |
Classe V | 34.000 | 51.000 |
b) occupazioni del suolo provinciale:
minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Abrogato
8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Art. 45. - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazioni di suolo comunale:
Minima per mq. | Massima per mq. | |
lire | lire | |
Classe I | 2.000 | 12.000 |
Classe II | 1.500 | 10.000 |
Classe III | 1.500 | 8.000 |
Classe IV | 750 | 6.000 |
Classe V | 750 | 4.000 |
b) occupazioni di suolo provinciale:
minima lire 750 mq., massima lire 4.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattibili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
Art. 46. - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
Art. 47. - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. Lineare o frazione;
b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.
2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualità pregresse.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.
4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall' art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva:
Classi I, II e I III minima lire 20.000 massima lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva
minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a no vanta giorni: 30 per cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta gi orni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
Art. 48. - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
Località dove sono situati gli impianti | Minimo lire | Massimo lire | |
Classi I | a) centro abitato | 100.000 | 150.000 |
b) zona limitrofa | 70.000 | 105.000 | |
c) sobborghi e zone periferiche | 40.000 | 60.000 | |
d) frazioni | 20.000 | 30.000 | |
Classi II | a) centro abitato | 90.000 | 135.000 |
b) zona limitrofa | 60.000 | 90.000 | |
c) sobborghi e zone periferiche | 30.000 | 45.000 | |
d) frazioni | 15.000 | 22.000 | |
Classi III | a) centro abitato | 84.000 | 132.000 |
b) zona limitrofa | 54.000 | 81.000 | |
c) sobborghi e zone periferiche | 30.000 | 45.000 | |
d) frazioni | 15.000 | 22.000 | |
Classi IV | a) centro abitato | 76.000 | 114.000 |
b) zona limitrofa | 46.000 | 69.000 | |
c) sobborghi e zone periferiche | 20.000 | 30.000 | |
d) frazioni | 10.000 | 15.000 | |
Classi V | a) centro abitato | 60.000 | 90.000 |
b) zona limitrofa | 50.000 | 75.000 | |
c) sobborghi e zone periferiche | 30.000 | 45.000 | |
d) frazioni | 10.000 | 15.000 |
2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:
Classi di comuni | Località dove sono situati gli impianti | Minimo lire | Massimo lire |
I, II e III | a) centro abitato | 30.000 | 45.000 |
b) zona limitrofa | 20.000 | 30.000 | |
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 15.000 | 22.000 | |
IV e V | a) centro abitato | 20.000 | 30.000 |
b) zona limitrofa | 15.000 | 22.000 | |
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 10.000 | 15.000 |
8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
Art. 49. - Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
Art. 50. - Denuncia e versamento della tassa
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995.
Art. 51. - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1. Abrogato
2. Abrogato
2-bis. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. Abrogato
Art. 52. - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio
1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 53. - Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Abrogato
Art. 54 - Funzionario responsabile
1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 55 - Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe, applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente.
Art. 57 - Vigilanza. Rinvio
1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.”
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