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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/08/2000, n. 274
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- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113
- Comunicato 24/05/2001 in G.U. 24/05/2001, n. 119
- D.L. 02/04/2001, n. 91 (L. 03/05/2001, n. 163)
- Comunicato 06/04/2001 in G.U. 06/04/2001, n. 81
- Comunicato 23/03/2001 in G.U. 23/03/2001, n. 69
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Premessa |
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TITOLO I - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE |
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Capo I - Soggetti, giurisdizione e competenza |
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Art. 1. - Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace: |
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Art. 2. - Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle |
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Art. 3. - Assunzione della qualità di imputato1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella ci |
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Art. 4. - Competenza per materia1. Il giudice di pace è competente: a) N1 per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: |
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Art. 5. - Competenza per territorio1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consuma |
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Art. 6. - Competenza per materia determinata dalla connessione1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso |
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Art. 7. - Casi di connessione davanti al giudice di pace1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti: |
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Art. 8. - Competenza per territorio determinata dalla connessione1. Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per |
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Art. 9. - Riunione e separazione dei processi1. Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione |
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Art. 10. - Astensione e ricusazione del giudice di pace1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale. |
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Capo II - Indagini preliminari |
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Art. 11. - Attività di indagine1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la rico |
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Art. 12. - Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza d |
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Art. 13. - Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili |
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Art. 14. - Iscrizione della notizia di reato1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'arti |
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Art. 15. - Chiusura delle indagini preliminari1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, f |
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Art. 16. - Durata delle indagini preliminari1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. |
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Art. 17. - Archiviazione1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la |
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Art. 18. - Assunzione di prove non rinviabili1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osse |
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Art. 19. - Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di |
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Capo III - Citazione a giudizio |
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Art. 20-bis. - Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari1. Per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. 2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene: |
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Art. 20-ter. - Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fis |
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Art. 21. - Ricorso immediato al giudice1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) le generalità del ricorrente e, se si |
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Art. 22. - Presentazione del ricorso1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la p |
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Art. 23. - Costituzione di parte civile1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di re |
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Art. 24. - Inammissibilità del ricorso1. Il ricorso è inammissibile: a) se è presentato ol |
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Art. 25. - Richieste del pubblico ministero1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice |
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Art. 26. - Provvedimenti del giudice di pace1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4. |
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Art. 27. - Decreto di convocazione delle parti1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. |
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Art. 28. - Pluralità di persone offese1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un |
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Capo IV - Giudizio |
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Art. 29. - Udienza di comparizione1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche. 2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, |
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Art. 30. - Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore deter |
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Art. 31. - Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la manc |
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Art. 32. - Dibattimento1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pu |
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Art. 32-bis. - Svolgimento del giudizio a presentazione immediata1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si o |
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Art. 33. - Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzi |
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Capo V - Definizioni alternative del procedimento |
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Art. 34. - Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionali |
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Art. 35. - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie1. N25 Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, [prima dell'udienza di comparizione], alla r |
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Capo VI - Disposizioni sulle impugnazioni |
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Art. 36. - Impugnazione del pubblico ministero1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da |
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Art. 37. - Impugnazione dell'imputato1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecu |
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Art. 38. - Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agl |
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Art. 39. - Giudizio di appello1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica. |
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Art. 39-bis - Ricorso per cassazione |
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Capo VII - Disposizioni sull'esecuzione |
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Art. 40. - Giudice dell'esecuzione1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. |
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Art. 42. - Esecuzione delle pene pecuniarie |
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Art. 42-bis - Esecuzione delle pene pecuniarie |
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Art. 43. - Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato in base all'articolo 40. |
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Art. 44. - Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto, non |
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Art. 45. - Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato |
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Art. 46. - Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale (69) |
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Capo VIII - Norme di coordinamento e di attuazione |
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Art. 47. - Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale |
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Art. 48. - Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiar |
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Art. 49. - Citazione a giudizio |
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Art. 50. - Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque a |
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Art. 51. - Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decr |
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TITOLO II - SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE |
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Art. 52. - Sanzioni1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. 2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate: a) quando |
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Art. 53. - Obbligo di permanenza domiciliare1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze fa |
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Art. 54. - Lavoro di pubblica utilità1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favor |
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Art. 55. - Conversione delle pene pecuniarie1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 de |
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Art. 56. - Violazione degli obblighi1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui |
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Art. 57. - Competenza1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in composizione monocratica. |
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Art. 58. - Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. |
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Art. 59. - Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando |
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Art. 60. - Esclusione della sospensione condizionale della pena1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e |
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Art. 61. - Interruzione della prescrizione1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indica |
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Art. 62. - Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli |
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Art. 62-bis. - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 63. - Norme applicabili da parte di giudici diversi1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osser |
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Art. 64. - Norma transitoria1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo |
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